Dipendenza da causa di servizio: decorrenza del termine dall’accertamento della cronicità (TAR Toscana n. 1285 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equo indennizzo per infermità contratta per causa di servizio, il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, dall’art. 3 d.P.R. n. 349/1994 e dall’art. 51 d.P.R. n. 686/1957 decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce una conoscenza minima indispensabile del nesso tra l’evento dannoso e la patologia. Quando tale momento non è individuabile con precisione, rileva secondo ragionevolezza il momento in cui emerge la consapevolezza di essere affetto da infermità di carattere permanente, diretta conseguenza della prestazione del servizio. La motivazione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio può essere sintetica, ma è adeguata quando rileva l’assenza di documentate situazioni conflittuali idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo del disturbo. In presenza di provvedimenti a motivazione plurima, solo l’illegittimità di tutti i profili ne comporta l’annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto in servizio permanente presso una Stazione Carabinieri, impugna il decreto con cui il Comando Generale dell’Arma ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del disturbo dell’adattamento con elementi depressivo-ansiosi, ai fini dell’equo indennizzo, e il presupposto parere di non dipendenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Secondo il ricorrente la patologia sarebbe stata causata dalle vessazioni subite dal superiore comandante della Stazione. La domanda di equo indennizzo è stata respinta anche per tardività, in quanto presentata oltre sei mesi dalla prima diagnosi del 13 marzo 2019. Egli sostiene la tempestività dell’istanza, facendo decorrere il termine dalla successiva diagnosi del 5 agosto 2019, che ha accertato la natura cronica e permanente dell’infermità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la prima censura e la ritiene fondata. La ratio del termine perentorio semestrale, previsto dall’art. 51 d.P.R. n. 686/1957, dall’art. 3 d.P.R. n. 349/1994 e dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, è di ancorarne la decorrenza alla comunicazione del decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione da cause di servizio.
In mancanza, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato Sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680), occorre avere riguardo al momento in cui l’interessato acquisisce una conoscenza minima indispensabile del nesso tra evento dannoso e patologia. Quando tale momento non è individuabile con precisione, la tempestività va valutata secondo ragionevolezza, avendo riguardo al momento in cui emerge la consapevolezza di essere affetto da infermità permanente, diretta conseguenza del servizio (Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2022, n. 870).
Nel caso di specie, la prima diagnosi del 13 marzo 2019 non conteneva alcuna precisazione; solo nella visita del 5 agosto 2019 si è accertato che si trattava di patologia a carattere cronico e permanente. Da questo momento decorre il termine semestrale. Essendo l’istanza inoltrata il 19 ottobre 2019, essa è tempestiva.
La seconda censura è invece infondata. Gli episodi rappresentati — i commenti in chat, le correzioni aspre su un documento, la foto sul portapenne a forma di WC — non dimostrano, per numero, intensità ed estensione temporale, un contesto di persistenti vessazioni idoneo a determinare l’insorgenza della patologia, neppure sotto il profilo concausale. Il parere del Comitato di Verifica, pur sintetico, è supportato da motivazione adeguata, rilevando l’assenza di documentate situazioni conflittuali idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo.
Poiché i provvedimenti hanno motivazione plurima e solo l’illegittimità di tutti i profili ne comporterebbe l’annullamento (T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 2 gennaio 2026, n. 1), il ricorso è respinto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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