Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalle parti (TAR Puglia n. 429 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione di improcedibilità, avendo natura meramente formale, non implica una valutazione nel merito delle censure proposte e giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la determinazione del Comune di Nardò n. 1140 del 30 novembre 2020, unitamente a una serie di atti presupposti e conseguenziali. L’oggetto della controversia riguardava un provvedimento comunale per il quale erano state acquisite numerose valutazioni endoprocedimentali da parte di diversi enti, tra cui la Soprintendenza, la Capitaneria di Porto e la Regione Puglia.
Nel corso del giudizio si costituivano il Comune di Nardò e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Con atto depositato il 29 gennaio 2026, la parte ricorrente dichiarava che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa, chiedendo pertanto la definizione del giudizio in senso negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione costituisce causa di improcedibilità del ricorso. Tale evenienza, pacificamente verificatasi nel caso di specie, determina l’estinzione del giudizio senza che sia possibile esaminare il merito delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse integra una delle cause di improcedibilità del ricorso, in quanto l’azione amministrativa perde il suo scopo quando la parte non ha più alcun interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti gravati.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che la natura meramente formale della decisione, non implicante alcuna valutazione nel merito delle rispettive posizioni, giustifichi la compensazione delle spese tra le parti costituite. Non vi è pertanto luogo a condanna alle spese in favore di alcuna delle parti del giudizio.
Nota della Redazione
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