Divieto regionale aprioristico di impianti FER e inefficacia dei titoli già rilasciati dichiarati costituzionalmente illegittimi (TAR Sardegna n. 340 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., con i principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, il divieto assoluto e aprioristico posto da una legge regionale alla realizzazione di impianti FER in ampie porzioni del territorio. La potestà regionale di individuare aree non idonee non può equivalere a uno “strappo legislativo” che ostacoli gli impianti in assenza di evidenti ragioni di salvaguardia di ecosistemi e biodiversità. È altresì contraria agli artt. 3 e 41 Cost. la norma che dichiara privi di efficacia, con efficacia retroattiva, i provvedimenti autorizzatori già emanati, vanificando l’affidamento ingenerato negli operatori che hanno sostenuto ingenti costi.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo ottenuto dal SUAPE del Comune un titolo autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area ritenuta idonea, presentava la comunicazione di inizio lavori. Il Comune, tuttavia, applicando la legge Regione Sardegna n. 20/2024, emanava un provvedimento interdittivo con cui ordinava la cessazione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo l’impianto ricadente in aree non idonee e il titolo autorizzativo privo di efficacia.
La società impugnava l’ordine, deducendo l’illegittimità costituzionale e unionale della normativa regionale, che aveva di fatto reso inidoneo tutto il territorio. Il giudizio, inizialmente sospeso in attesa delle decisioni della Corte costituzionale, vedeva la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. n. 5/2024 e, da ultimo, della l.r. n. 20/2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024, unica base normativa del provvedimento impugnato. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale sotto molteplici profili.
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come la Consulta abbia sancito che il potere regionale di individuare aree non idonee non può mai risolversi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di decarbonizzazione e massima diffusione delle rinnovabili. Tale potere incontra il limite della salvaguardia di ecosistemi e biodiversità e non può assecondare logiche di mera opposizione localistica agli impianti.
In secondo luogo, è stata censurata la disposizione che rendeva inefficaci i provvedimenti autorizzatori già emanati per impianti in aree non idonee. La Corte ha ritenuto tale norma lesiva del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica, in quanto la vanificazione dei titoli già rilasciati non risultava sorretta da ragioni di carattere tecnico o scientifico, ma si traduceva in un sacrificio irragionevole per gli operatori che avevano già sostenuto costi significativi.
Conseguentemente, è venuto meno il presupposto normativo su cui si fondavano i provvedimenti comunali, che sono stati annullati. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’obiettiva complessità e novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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