Spese di lite sotto i minimi tariffari e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 3334 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di merito in misura unitaria e globale, senza indicazione dei singoli compensi e in misura notevolmente inferiore ai valori minimi della tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, integra motivazione apparente ed è nulla per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il difetto di motivazione sussiste in particolare quando la misura liquidata si collochi sotto i minimi tariffari senza che il giudice dia conto delle ragioni della deroga. In tal caso la sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione, che procederà alla nuova liquidazione tenendo conto dei rilievi e provvedendo anche sulle spese di cassazione.

Il Fatto

Un privato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova aveva definito un giudizio relativo alla proprietà di alcuni locali e pertinenze di una casa bifamiliare. Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

La sentenza di appello, accogliendo in parte le ragioni di alcuni degli originari convenuti, aveva qualificato come condominiali il sottotetto, la legnaia e il terreno circostante, negando però la proprietà del magazzino in capo ad essi. Sul piano delle spese, la Corte territoriale aveva compensato i rapporti tra attori e convenuti e aveva condannato i soccombenti a rifondere al ricorrente le spese del gravame, liquidate globalmente in complessivi € 2.500,00, oltre accessori. Proprio tale liquidazione unitaria e contenuta è all’origine dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso — esaminati congiuntamente dalla Seconda sezione — lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nonché dei minimi tariffari e dell’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012.

La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure. La liquidazione operata dal giudice di appello in complessivi € 2.500,00, riferita a un giudizio in materia di beni immobili — da considerarsi di valore indeterminabile alla stregua dell’art. 15, ultimo comma, cod. proc. civ. — ha proceduto a una determinazione globale dei compensi, senza fornire alcuna adeguata motivazione.

Il profilo decisivo è rappresentato dal raffronto con i minimi tariffari. La Corte richiama espressamente la tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile ratione temporis, indicandone le singole voci: studio € 980; introduttiva € 675; istruttoria/trattazione € 2.030; decisione € 1.653. La somma liquidata dal giudice di merito risulta così notevolmente inferiore ai valori minimi di legge.

La mancanza di motivazione sulla deroga ai minimi e la determinazione unitaria dei compensi rendono la statuizione sulle spese censurabile per motivazione apparente. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché proceda a una nuova liquidazione delle spese tenendo conto dei rilievi svolti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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