Procura alle liti generica e priva di data: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8334 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la procura speciale rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso è idonea a integrare il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., a prescindere dal suo contenuto, quando la collocazione topografica ne consente la riferibilità al giudizio di cassazione. Tale presunzione è però esclusa dal ricorrere contestuale di più circostanze: il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, la mancanza della data, la mancanza dell’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato e l’assenza di una proposizione esplicita del potere di proporre ricorso per cassazione. In tal caso il ricorso è inammissibile e le spese del giudizio sono poste a carico dei difensori.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale che, in sede di opposizione e in riforma dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva dichiarato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore da una società di servizi. I fatti addebitati, compresa la contestata recidiva, erano risultati provati e idonei a recidere il vincolo fiduciario. Il giudice di merito ha inoltre escluso il carattere ritorsivo del licenziamento, sul rilievo che, accertata la giusta causa, l’eventuale motivo ritorsivo non sarebbe stato unico e determinante.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. La società ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare la nullità della procura alle liti apposta su foglio separato e congiunto, priva di qualsiasi riferimento al giudizio di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per prima l’eccezione di nullità della procura, che ritiene fondata. Al ricorso, redatto in modalità digitale, era allegata una procura redatta su foglio bianco non numerato, senza indicazione del luogo e della data di rilascio, con firma autografa del ricorrente autenticata dal difensore. Il testo della delega non conteneva alcun riferimento al giudizio di cassazione.

Il percorso argomentativo muove dal principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022: dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica della procura, purché da essa non risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità. In ossequio al principio di conservazione dell’art. 1367 cod. civ. e dell’art. 159 cod. proc. civ., nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di produrre effetti.

La Corte richiama poi l’orientamento che individua la nullità della procura nel contestuale ricorrere di quattro circostanze, indicate in Cass. n. 20896 del 2023. Nel caso concreto tutte risultano presenti: i riferimenti ad attività tipiche del merito, come la proposizione di gravami e domande riconvenzionali, la chiamata in garanzia, la conciliazione e la transazione; la mancanza della data; l’assenza del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; l’assenza di un’esplicita proposizione del potere di ricorrere per cassazione.

La Corte valorizza altresì il principio ribadito da Cass. Sez. Un. n. 2075/2024, secondo cui rileva che il conferimento della procura avvenga nella finestra temporale compresa tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso. Nella specie manca proprio l’indicazione del tempo, da cui evincere il rilascio successivo alla sentenza impugnata. I richiami espressi alle facoltà proprie del giudizio di merito confermano che il potere conferito agli avvocati afferiva a un giudizio di merito e non di legittimità.

All’accertata inammissibilità del ricorso per mancanza di procura consegue la condanna degli avvocati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, e del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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