Sospensione dello sgombero cautelare finché pende il giudizio di merito (TAR Abruzzo n. 109 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza cautelare, il giudice amministrativo, nell’esercizio del proprio potere di bilanciamento degli interessi coinvolti, deve tener conto non solo della necessità di preservare la res adhuc integra fino alla definizione del merito, ma anche dell’impatto sociale ed economico delle misure richieste, come la tutela dei lavoratori occupati. La concessione di una misura cautelare che sospende l’efficacia di atti amministrativi diversi ma connessi, quali la decadenza di una presa d’atto, la revoca di un’autorizzazione e un ordine di sgombero, è legittima quando tali atti, pur inerendo a rapporti amministrativi eterogenei, precludono il godimento di un bene della vita già assicurato da precedenti provvedimenti cautelari e la questione di merito è ancora sub iudice.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di commercio di alimenti e bevande in un “autonegozio” quale rilocalizzazione post-sismica, impugnava una serie di provvedimenti del Comune dell’Aquila. In particolare, l’atto introduttivo del giudizio concerneva la decadenza di una presa d’atto del 2016 e l’ordine di cessazione dell’attività. Con il primo atto di motivi aggiunti si impugnava la revoca di un’autorizzazione per un diverso posteggio, mentre con un successivo atto si gravava l’ordinanza di sgombero dell’area occupata, intimata anche ad altri soggetti, con un termine di soli due giorni.

La ricorrente, che aveva già ottenuto tutela cautelare in due precedenti fasi del giudizio, chiedeva nuovamente la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, evidenziando come questi ultimi, pur avendo ad oggetto atti diversi, fossero tutti volti a precludere la continuità dell’attività commerciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato come la propria giurisdizione e competenza fossero già state affermate e come la vicenda fosse stata oggetto di due precedenti ordinanze cautelari favorevoli alla ricorrente. Queste avevano consentito la prosecuzione dell’attività commerciale fino alla trattazione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 16 settembre 2026.

Il TAR ha quindi considerato che i nuovi provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, sebbene inerenti a rapporti amministrativi distinti, avevano l’effetto sostanziale di precludere il godimento del bene della vita temporaneamente assicurato dalle precedenti ordinanze cautelari. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere opportuno mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del merito, per non vanificare la tutela già concessa.

Sotto un diverso profilo, il Tribunale ha operato un esplicito bilanciamento degli interessi in gioco. Da un lato, ha posto l’interesse alla tutela dei lavoratori occupati nell’attività commerciale; dall’altro, l’interesse del Comune alla tutela del patrimonio immobiliare e dei vincoli paesaggistici. Il Collegio ha ritenuto prevalente il primo, anche in considerazione del fatto che l’area oggetto dell’ordine di sgombero è ancora sub iudice in altri giudizi pendenti e che il termine di due giorni per lo sgombero appariva estremamente ristretto.

La natura composita dei provvedimenti impugnati non ha rappresentato un ostacolo, poiché la valutazione cautelare è stata incentrata sull’effetto preclusivo complessivo nei confronti dell’attività della ricorrente. La sospensione disposta ha effetto fino alla definizione del merito, con conferma dell’udienza pubblica già calendarizzata e compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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