Ottemperanza alla sentenza sulla carta elettronica del docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2939 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è proponibile per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, qualora la parte vittoriosa non abbia provveduto alla notifica del titolo esecutivo nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione stessa. La nomina del commissario non comporta la liquidazione di un compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
Una docente, risultata vittoriosa nel giudizio di merito, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per un valore complessivo di € 3.000,00. La ricorrente deduceva il mancato adempimento dell’Amministrazione e chiedeva la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ritiene il ricorso fondato. Sul piano formale, rileva la produzione di copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la corretta notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inottemperanza risulta incontestata, non avendo l’Amministrazione dedotto alcunché né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il Collegio ordina quindi al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma di € 3.000,00 nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida equitativamente, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, richiamando Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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