Dolo diretto e alternativo compatibili con il tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 30888 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di tentato omicidio è compatibile con il tentativo il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, che ricorre quando l’agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità secondo le regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale. La valutazione sull’esistenza dell’animus necandi costituisce indagine di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità ove rispetti uno standard di intrinseca razionalità e spieghi senza omissioni o travisamenti l’iter logico seguito.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per tentato omicidio ai danni di una persona con cui era insorta una prolungata situazione di conflittualità, originata da contrasti sull’uso di un’area posta dinanzi alla sua abitazione. Secondo l’accusa, alla guida di un’autovettura di notevoli dimensioni, la donna aveva investito la vittima dopo un repentino cambio di direzione, senza frenare e anzi aumentando progressivamente la velocità fino all’impatto.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 13.11.2024, aveva confermato la condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, censurando la qualificazione giuridica del fatto, l’elemento psicologico, il diniego dell’attenuante della provocazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla ricostruzione del fatto, prospettata come travisamento della prova. Ricorda che tale vizio richiede che il giudice di merito abbia indicato il contenuto della prova in modo difforme da quello reale e che la difformità risulti incontestabile, secondo il precedente Sez. 3 n. 6722 del 2017. Nel caso concreto i giudici di merito hanno spiegato che la vettura, per effetto del cambio di direzione e dell’impatto, si era bloccata sul marciapiede di fronte a un muro, non consentendo di reiterare l’investimento.

Sul piano soggettivo, la Corte conferma che la valutazione dell’elemento psicologico si collega strettamente alla ricostruzione del fatto. Richiama il principio per cui il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo, citando Sez. 1 n. 47339 del 2024, Sez. 1 n. 43250 del 2018 e Sez. 1 n. 9663 del 2013. Nel tentato omicidio non occorre la specifica finalità di uccidere, cioè il dolo intenzionale, bastando la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare la morte.

I giudici di merito hanno desunto dagli elementi obiettivi dell’azione la prova di un comportamento indifferentemente volto alla lesione di più beni giuridici, vita o incolumità fisica. La valutazione sull’animus necandi, osserva la Corte, è indagine di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando è razionalmente motivata. I rilievi difensivi prospettano per larga parte una non consentita lettura alternativa degli elementi probatori.

Quanto all’attenuante della provocazione, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha correttamente escluso il presupposto del fatto ingiusto altrui, risultando che il giardino dinanzi al quale la vittima era solita parcheggiare non fosse di proprietà dell’imputata. In ogni caso, la condotta sarebbe stata sproporzionata, tale da escludere lo stato d’ira o il nesso causale, secondo il principio di Sez. 5 n. 604 del 2014. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con le modalità del fatto e con l’assenza di elementi positivi, non potendo il profilo psichico essere rivalutato, essendo già considerato ai fini della seminfermità. La Corte ricorda che il vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo. La pena, poco sopra il minimo edittale, non richiede specifica e dettagliata motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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