Revoca sospensione condizionale anteriorità valutata alla irrevocabilità sentenza beneficio (Cass. pen. Sez. 1 n. 15028 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Il giudice dell’esecuzione, nell’incidente di esecuzione, è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. La valutazione di meritevolezza del beneficio deve permanere fino alla definitività della decisione, anche per evitare che il condannato possa approfittare della sospensione condizionale già ottenuta con una condanna non definitiva per commettere altri delitti.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia aveva richiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale concessa al condannato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Savona del 14 settembre 2021, divenuta definitiva il 6 febbraio 2024. La richiesta si fondava sull’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., in relazione ad una successiva sentenza di condanna, anch’essa definitiva, per reati commessi in epoca antecedente all’irrevocabilità della prima pronuncia.

Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, ritenendo insussistente il requisito dell’anteriorità sulla base della data di commissione dei fatti e considerando non adottabile un provvedimento d’ufficio per la diversa ipotesi di revoca di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen.. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando la violazione di legge penale.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha accolto il ricorso, ritenendo l’ordinanza impugnata fondata su una valutazione errata e in contrasto con un principio giurisprudenziale consolidato. La Corte ha ribadito che l’anteriorità prevista dall’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. deve essere valutata non con riferimento alla data di commissione dei singoli reati giudicati nelle diverse sentenze, bensì con riferimento alla data di definitività della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056). Il giudice dell’esecuzione non aveva motivato alcun discostamento da tale principio, limitandosi a sostenere l’evidenza della mancanza del requisito sulla base delle date di commissione dei reati.

La Corte ha altresì stigmatizzato le considerazioni del giudice di merito relative alla sentenza Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004, ritenendola relativa ad un’ipotesi di revoca del tutto diversa. Ha inoltre censurato l’equiparazione operata dal giudice tra la modifica della causa petendi e l’adozione d’ufficio di un provvedimento in fase esecutiva, richiamando il principio per cui il giudice è vincolato dalla richiesta solo in relazione al petitum e non anche alla causa petendi (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv. 287385).

Quanto alla memoria difensiva, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza. L’interpretazione proposta dal difensore, secondo cui la revoca del beneficio potrebbe essere disposta solo se il delitto ostativo sia stato commesso prima della concessione della sospensione per il delitto successivo, è stata ritenuta in contrasto con il dato testuale e con l’interpretazione costante della giurisprudenza. Tale lettura, infatti, limiterebbe la valutazione di meritevolezza al solo giudizio di primo grado, trascurando che essa deve permanere fino alla definitività della decisione, per evitare che il condannato possa commettere altri delitti approfittando del beneficio già ottenuto con una pronuncia non definitiva.

L’ordinanza impugnata è stata, pertanto, annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., disponendo direttamente la revoca del beneficio, trattandosi di revoca obbligatoria che non richiede ulteriori valutazioni in presenza dell’oggettivo requisito di condanne per reati anteriormente commessi (Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Rv. 242885).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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