Applicabile al procedimento di prevenzione la causa di inammissibilità dell’appello (Cass. pen. Sez. VI n. 1091 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione la causa di inammissibilità dell’appello per mancata notificazione del decreto di citazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., trova applicazione in forza del rinvio operato dal combinato disposto degli art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 680, comma 3, cod. proc. pen.. Tale rinvio generale alle disposizioni sulle impugnazioni consente di applicare la sanzione processuale anche fuori dal giudizio ordinario, in ragione della comune esigenza di celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. L’abrogazione del comma 1-ter, disposta dalla legge n. 114 del 2024 con efficacia dal 25 agosto 2024, non incide sulle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l’appello a suo tempo proposto contro il decreto del Tribunale di Palermo che aveva disposto la confisca di prevenzione nei suoi confronti.
Con un unico motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, 680 e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., sostenendo l’inapplicabilità della norma al giudizio di prevenzione e rilevando che, al momento del deposito del decreto, era sottoposto a misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno, condizione assimilabile alla detenzione. Con successiva memoria ha eccepito la sopravvenuta abrogazione della disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce preliminarmente il contrasto giurisprudenziale interno. Un primo indirizzo esclude l’applicazione al procedimento di prevenzione delle regole di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., valorizzando il principio di stretta interpretazione dei precetti che sanzionano l’inammissibilità e il riferimento delle norme alle sole impugnazioni avverso sentenze.
Un secondo indirizzo, che il Collegio dichiara di voler seguire, distingue invece le due disposizioni. La Corte ritiene applicabile al giudizio di prevenzione il solo comma 1-ter, mentre il comma 1-quater resta estraneo alla materia, essendo dettato per i soli processi celebrati in absentia e dunque incompatibile con il rito di prevenzione.
Il fondamento di tale soluzione è individuato nel combinato disposto degli art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 680, comma 3, cod. proc. pen.. La prima norma richiama le disposizioni del codice relative alle misure di sicurezza; la seconda contiene un rinvio generale alle disposizioni sulle impugnazioni. Ne discende che la sanzione processuale dell’inammissibilità non è frutto di una estensione interpretativa vietata, ma di un richiamo normativo, giustificato dalla comune esigenza di celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione.
Quanto all’eccezione sulla sopravvenuta abrogazione del comma 1-ter ad opera della legge n. 114 del 2024, la Corte la ritiene infondata. Richiamando la decisione delle Sezioni Unite pronunciata lo stesso giorno dell’udienza, e la decisione Sez. U n. 27614 del 29/3/2007, il Collegio osserva che la norma abrogata, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. In assenza di disposizioni transitorie, il principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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