La donazione indiretta non richiede la forma dell’atto pubblico (Cass. civ. Sez. 2 n. 12127 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bancogiro disposto a favore del beneficiario costituisce mera esecuzione di un ordine di trasferimento e, ove accompagnato dall’animus donandi, può integrare una donazione tipica ad esecuzione diretta, non una donazione indiretta. La cointestazione del conto, invece, piega il contratto di deposito bancario a uno scopo ulteriore e diverso da quello tipico, realizzando una donazione indiretta quando attua la messa a disposizione di somme senza obblighi di restituzione, a prescindere dalla circostanza che la cointestazione preceda o segua l’accredito. La donazione indiretta è sottratta all’onere di forma previsto dall’art. 782 cod. civ., in virtù del combinato disposto degli artt. 769 e 809 cod. civ.

Il Fatto

L’erede di un soggetto deceduto conveniva in giudizio la donna, chiedendo la nullità, l’inesistenza o l’inefficacia di un atto di vendita immobiliare per difetto del sinallagma, nonché l’accertamento dell’invalidità, quali donazioni dirette prive della forma dell’atto pubblico, dei trasferimenti di somme e titoli effettuati dal de cuius su conti cointestati con la convenuta. In via subordinata, domandava la simulazione delle operazioni, la riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva o la condanna al pagamento del prezzo.

Il Tribunale qualificava la vendita come negozio misto a donazione e i trasferimenti sui conti cointestati come donazioni indirette. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo superfluo disporre l’esibizione della documentazione bancaria e condividendo la qualificazione operata dal primo giudice. Avverso tale sentenza l’erede proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo la procura rituale in quanto recante la sottoscrizione e l’indicazione delle generalità della parte, essendo sufficiente che la data di rilascio del mandato sia successiva alla sentenza impugnata, requisito desumibile dalla menzione degli estremi identificativi del provvedimento.

Quanto ai primi due motivi, concernenti la mancata prova dell’animus donandi, il Collegio ha rilevato che la questione non era più in discussione, poiché lo stesso ricorrente aveva riproposto in appello la tesi della qualificazione delle operazioni come donazioni dirette, confutando la riconduzione al negozio misto e alla donazione indiretta. Il thema decidendum era pertanto limitato alla qualificazione della donazione, se diretta o indiretta, ai fini del rispetto della forma scritta, non occorrendo alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Il terzo motivo ha offerto alla Corte l’occasione per delineare la distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta con riferimento alle operazioni bancarie. Il bancogiro, quale effetto di un mero ordine di movimentazione delle liquidità impartito dal disponente alla banca, è un’operazione neutra rispetto alla causale del trasferimento tra disponente e beneficiario. La banca svolge una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale esterno. Ne consegue che il semplice trasferimento di fondi su un conto del beneficiario realizza una donazione tipica ad esecuzione diretta, difettando un’operazione triangolare di intermediazione giuridica.

La cointestazione, al contrario, utilizza strumentalmente il contratto di deposito bancario per realizzare uno scopo di liberalità, deviandolo dalla sua funzione tipica. L’elemento distintivo risiede nella circostanza che il bancogiro è mera esecuzione di un ordine di trasferimento, mentre la cointestazione piega il contratto di deposito a finalità ulteriori. Nessun rilievo assume che la cointestazione preceda o segua il trasferimento dei fondi: rileva esclusivamente la messa a disposizione delle somme, senza obblighi di restituzione o rendiconto, in misura non corrispondente ai versamenti effettuati da ciascun cointestatario.

La Corte ha infine ribadito che la donazione indiretta è sottratta all’onere di forma previsto per la donazione diretta. Il dato letterale dell’art. 809 cod. civ., nel rendere applicabili le norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico. La norma sulla forma, volta a tutelare il disponente, non può essere estesa a negozi che perseguono l’intento di liberalità attraverso schemi previsti per finalità diverse, poiché l’imposizione della forma scritta equiparerebbe le due fattispecie, annullandone la distinzione concettuale e sacrificando la libertà delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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