Riduzione delle donazioni subordinata alla previa riduzione delle disposizioni testamentarie (Cass. civ. Sez. II n. 10456 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti a stabilire se, ed in quale misura, la lesione della legittima sia avvenuta. In presenza di disposizioni testamentarie, la riduzione delle donazioni può essere richiesta solo dopo aver ridotto tutte le disposizioni testamentarie, secondo l’ordine tassativo ed inderogabile di cui all’art. 555, secondo comma, c.c., e dopo aver verificato che tale riduzione non sia sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. La proposizione dell’azione di simulazione di una vendita dissimulante una donazione, se finalizzata alla tutela della quota di riserva, presuppone comunque l’accertamento della lesione di legittima tramite la riunione fittizia ex art. 556 c.c. La denuncia di successione, avendo efficacia ai soli fini fiscali, è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà sui beni.
Il Fatto
Il ricorrente, legittimario pretermesso dal testamento del padre, che aveva istituito erede universale la sorella, conveniva in giudizio i donatari, chiedendo la declaratoria di simulazione e/o la natura di negotium mixtum cum donatione di alcuni atti di compravendita, nonché la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle donazioni. Il giudice di primo grado dichiarava l’inefficacia di alcuni atti di trasferimento, ma rigettava la domanda di reintegrazione. In sede di appello, la Corte territoriale, in accoglimento del gravame di uno dei donatari, rigettava l’azione di simulazione e l’appello incidentale del legittimario, ritenendo preclusa la riduzione delle donazioni in mancanza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, chiarisce che l’azione di riduzione, finalizzata alla reintegrazione della quota di legittima, presuppone la formazione della massa ereditaria, riunendo fittiziamente il relictum e il donatum ex art. 556 c.c. L’esclusiva riduzione delle donazioni, pertanto, è ammissibile solo all’esito della previa riduzione non satisfattiva del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, secondo l’ordine tassativo e inderogabile previsto dall’art. 555, secondo comma, c.c.
La Corte ribadisce che il legittimario ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi necessari a stabilire l’effettiva lesione della quota di riserva, indicando il valore e l’ordine cronologico degli atti dispositivi. Nel caso di specie, l’atto di citazione introduttivo faceva espresso riferimento a un ingente patrimonio relitto, rendendo necessaria la previa riduzione delle disposizioni testamentarie. La mancata evocazione in giudizio dell’erede universale ha reso impossibile la verifica dell’eccedenza delle donazioni rispetto alla quota disponibile.
Quanto all’azione di simulazione, la Corte osserva che il legittimario può provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius come terzo, ma solo a condizione che tale azione sia coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. La proposizione di una tale azione presuppone comunque la verifica della lesione di legittima, che nel caso non era ravvisabile in mancanza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, la Corte dichiara inammissibile la censura, poiché il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le istanze istruttorie e di dimostrare il nesso eziologico tra l’omesso accoglimento e l’errore addebitato al giudice. Gli altri motivi di ricorso, riguardanti la violazione degli artt. 555, 556, 557 c.c., sono giudicati infondati o inammissibili per aspecificità. Il ricorso è, pertanto, respinto.
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Nota della Redazione
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