Inammissibile l’appello per motivi generici e non specifici (Cass. pen. Sez. VI n. 1104 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione che si limiti a ribadire censure generiche, già superate dal giudice di merito, senza indicare le eventuali aporie del provvedimento. La regola opera anche con riguardo alla contestazione delle circostanze aggravanti e dell’aumento per la continuazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per i reati di resistenza e lesioni. Il giudice di merito ha ritenuto l’impugnazione priva dei requisiti richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso il difensore ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, deducendo che essa non si era confrontata con il tema dell’erronea percezione dell’attività svolta dagli operanti da parte dell’imputato, né con la giurisprudenza citata dalla difesa in ordine all’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. e all’aumento operato a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Collegio ha osservato che l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso concreto, il ricorrente, pur ammettendo di aver impedito con violenza e minacce agli agenti operanti di avvicinarsi alla moglie gravemente aggredita, si è limitato a censurare con enunciati generici la sentenza di primo grado.
La Corte di merito, con argomenti logici e conformi a quanto accertato dal giudice di primo grado, aveva escluso la scriminante putativa, menzionando l’incompatibilità con essa della protrazione della violenta resistenza per un consistente lasso di tempo e l’irrilevanza della comprensione della lingua italiana. A fronte di prove sostanzialmente non contestate e di argomenti coerenti, il ricorrente ha ribadito i medesimi argomenti già superati, senza indicare le eventuali aporie del provvedimento impugnato.
Negli stessi termini generici sono state contestate sia l’applicazione della circostanza di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., senza specificare quale fosse la giurisprudenza contraria pertinente al caso, sia l’aumento per la continuazione, così confermando la natura assertiva dell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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