Permesso premio e reati ostativi rileva la situazione al momento del provvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 23945 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza si riconduce al genus dell’impugnazione. Ne consegue che il Tribunale, per verificare la correttezza dell’operato del magistrato, accerta la situazione esistente al momento dell’emissione del provvedimento reclamato e non quella eventualmente mutata in un momento successivo. Il giudizio di ammissibilità dell’istanza di permesso premio, con riferimento all’espiazione della quota di pena per i reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen., va dunque valutato con riguardo alla situazione cristallizzata al momento della decisione impugnata, restando irrilevante l’eventuale espiazione sopravvenuta.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, respingeva il reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio, non essendo stata ancora espiata interamente la pena inflitta per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale riteneva assorbente la circostanza che, al momento della decisione reclamata, il detenuto non avesse ancora espiato la metà della pena inflitta per i reati di cui ai capi 9A) e 10) della rubrica, riguardanti la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 con l’aggravante dell’art. 80, comma 2, del medesimo decreto e la violazione dell’art. 74 del T.U. stupefacenti. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza degli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che al momento della decisione sul reclamo la quota di pena relativa ai reati ostativi era stata ormai superata.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso infondato. Osserva anzitutto la Corte che il ricorrente non contesta che, al momento della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza e oggetto di reclamo, la sua istanza di permesso premio fosse inammissibile per la mancata espiazione della quota di pena necessaria.
Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato l’inammissibilità indicando in modo specifico l’ammontare delle pene irrogate per i singoli reati, evidenziando quelle comprese nell’art. 4-bis Ord. pen. e la circostanza che, al momento della decisione del magistrato, la relativa metà non era stata ancora espiata. A fronte di tale specifico ragionamento, il ricorrente si era limitato a sostenere in modo generico che, all’atto della pronuncia del Tribunale, la metà della pena era già stata espiata, con conseguente doverosa pronuncia nel merito sulla richiesta ex art. 30-ter Ord. pen.
L’assunto è erroneo. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza deve ricondursi al genus dell’impugnazione (Sez. I n. 35319 del 12/03/2021). Da ciò consegue che correttamente il Tribunale, per decidere sul reclamo e verificare la correttezza dell’operato del magistrato, ha accertato — nel rispetto dei principi generali in materia di impugnazione — la situazione sussistente al momento dell’emissione del provvedimento reclamato, e non quella eventualmente mutata in un momento successivo.
Quanto alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, la Corte la ritiene inconferente, riguardando la diversa ipotesi della valutazione delle sopravvenienze istruttorie da parte del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo (Sez. I n. 33849 del 30/04/2019; Sez. I n. 2913 del 22/04/1997; Sez. I n. 6761 del 12/12/1996). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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