Ricorso inammissibile per doppia conforme e onere di specificità (Cass. civ. Sez. II n. 12835 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, la parte ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. ha l’onere di indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, dimostrando che esse sono tra loro diverse. In difetto, il motivo è inammissibile per violazione del canone di specificità. Il giudice di legittimità può prescindere dall’omessa indicazione del motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in ossequio ai principi iura novit curia e di effettività della tutela giurisdizionale. La parte che censuri la mancata ammissione del giuramento decisorio ha l’onere di trascriverne puntualmente la formula, per consentire alla Corte di valutare le questioni da risolvere e la decisività dello stesso, non potendosi sopperire alle lacune del ricorso con indagini integrative.

Il Fatto

Una società immobiliare proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nel 2007 dal Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, per il pagamento del residuo dare relativo alla fornitura di mobili e arredi. L’opposizione veniva rigettata dal medesimo Tribunale con sentenza del 2012. La società proponeva appello e la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi: l’omesso esame di un fatto decisivo e l’erroneità della mancata ammissione del giuramento decisorio. La controricorrente resisteva con controricorso e memoria. La Presidente della Sezione, ritenendo i motivi inammissibili, proponeva la definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio precisa di prescindere dal rilievo che entrambi i motivi sono stati formulati senza riferimento ai motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., in ossequio ai principi iura novit curia e di effettività della tutela giurisdizionale, richiamando Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013.

Sul primo motivo, con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte rileva che ricorre l’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012. In tale ipotesi il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, dimostrarne la diversità e richiamare il fatto decisivo oggetto di discussione, a pena di inammissibilità. Nella specie, la ricorrente non ha assolto tali oneri, sicché il motivo è inammissibile. La Corte richiama il principio fissato da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014: il vizio di omesso esame deve riferirsi a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione e dal carattere decisivo.

Sul secondo motivo, relativo alla mancata ammissione del giuramento decisorio, la Corte ravvisa l’inammissibilità sotto due profili. Anzitutto, l’assenza del versamento degli acconti dalla fattura costituisce questione nuova, non risultante dalla pronuncia impugnata, e la ricorrente non indica dove e come l’avesse sollevata nei gradi di merito, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. In secondo luogo, la ricorrente ha omesso di trascrivere la formula del giuramento, come già affermato da Cass. Sez. II n. 4365 del 2015: grava sulla parte che censuri il diniego di ammissione l’onere di indicarne specificatamente il contenuto, per il principio di autosufficienza del ricorso.

In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, liquida le spese secondo soccombenza e condanna la ricorrente al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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