Inammissibilità dell’appello e sopravvenuta prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. V n. 28867 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi di impugnazione non può estendersi alla valutazione della loro manifesta infondatezza, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile. Ne consegue che l’appello affidato a motivi al più manifestamente infondati resta ammissibile e il giudice territoriale è legittimato a dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. In presenza di una causa estintiva del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata per il delitto di furto aggravato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione. Il Procuratore generale aveva chiesto dichiararsi inammissibile l’appello dell’imputato per genericità dei motivi, ma la Corte territoriale lo ha ritenuto ammissibile, ancorché infondato, considerando assorbente la questione della sopravvenuta prescrizione ed esclusa la prova evidente dell’innocenza.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, sia l’imputato. Il primo ha denunciato la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e degli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, sostenendo che si sarebbe dovuto pervenire all’assoluzione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del Procuratore generale, dichiarandolo inammissibile. Dall’esame dell’atto di appello, consentito in ragione della natura processuale del vizio denunciato — richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001 — risulta che il difensore aveva contestato l’affermazione di responsabilità deducendo il valore non inconfutabile dei fotogrammi di videosorveglianza e la non decisività del rinvenimento della refurtiva.
Il passaggio centrale è il richiamo alle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017: il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. L’appello, in quanto affidato a motivi al più manifestamente infondati, non poteva quindi considerarsi inammissibile.
Quanto al ricorso dell’imputato, anch’esso dichiarato inammissibile, la Corte rileva che il giudice territoriale, accogliendo la richiesta dell’imputato stesso e preso atto della mancata costituzione della persona offesa quale parte civile, ha attribuito rilievo assorbente alla intervenuta prescrizione, non sussistendo la prova evidente dell’innocenza. Sul punto richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009: il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”.
Secondo lo stesso precedente, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Poiché i vizi dedotti dal ricorrente, ancorché prospettati sotto l’egida formale dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono sostanzialmente riconducibili all’ambito del solo vizio di motivazione, i motivi devono essere dichiarati inammissibili. L’imputato è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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