Recidiva rilevante per prescrizione ma motivi ripetuti inammissibili in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 742 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché totalmente reiterativo dei motivi di appello e privo di confronto con la motivazione impugnata, il ricorso per cassazione che si limiti a introdurre una lettura alternativa del merito, senza dedurre specifiche carenze argomentative. In tema di prescrizione, la disciplina normativa attribuisce rilevanza alla recidiva reiterata ai fini del calcolo del termine, con conseguente correttezza della sentenza che ne faccia applicazione.

Il Fatto

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20/05/2025, confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina impropria, qualificato ai sensi dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto in termini di furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., ovvero di tentata rapina impropria. Tali censure sono state ritenute non consentite perché del tutto reiterative dei motivi di appello, senza operare alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, con la sola finalità di introdurre una lettura alternativa del merito.

La Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione del giudice di merito, nella parte in cui qualifica il fatto come rapina impropria, non presenta vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la immediatezza e continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata per garantirsi l’impunità, elemento caratterizzante la fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen.

Il quarto motivo, riguardante l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente non aveva devoluto tale questione in sede di appello e, nel merito, la censura prospettava enunciati ermeneutici in conflitto con la disciplina normativa. La Corte ha ribadito che il calcolo del termine di prescrizione deve tenere conto della recidiva reiterata, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, che ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite Schettino.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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