Legittimo il doppio sbarramento nella prova preselettiva concorsuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 84 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso pubblico, quale lex specialis della procedura, è interpretato in termini strettamente letterali e vincola rigidamente l’operato dell’Amministrazione, senza margini di discrezionalità, a tutela dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti. La previsione di un doppio sbarramento nella prova preselettiva — soglia minima di punteggio e limite numerico di ammessi, con esclusione di coloro che non si collocano nelle prime posizioni utili — non è di per sé censurabile, rispondendo alla finalità selettiva della prova e al buon andamento dell’azione amministrativa. Rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare le soglie di accesso e i quesiti, nei soli limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, purché il numero degli ammessi non risulti irragionevolmente contenuto rispetto ai posti messi a concorso.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva di un corso-concorso indetto dalla Provincia autonoma di Trento per il reclutamento di venti dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Con esito negativo, non è stata ammessa alla prova scritta successiva. Il bando prevedeva, all’art. 9, commi 4 e 5, un doppio sbarramento: il superamento con almeno 70/100 e l’inserimento nelle prime 120 posizioni della graduatoria, oltre i pari merito.
La candidata ha impugnato il bando, la graduatoria, il provvedimento di approvazione degli esiti e i singoli quesiti ritenuti ambigui, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e favor partecipationis. L’istanza cautelare monocratica era stata respinta; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio e definito con sentenza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per difetto di legittimazione passiva. In forza del d.P.R. n. 405/1988, come modificato dal d.lgs. n. 433/1996 e dal d.lgs. n. 346/2003, nonché delle legge provinciale n. 2/1997 e legge provinciale n. 5/2006, il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche provinciali e l’intera procedura selettiva fanno capo alla Provincia autonoma di Trento.
Nel merito, i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. Il Collegio ha osservato che il bando si era vincolato a regole chiare e univoche, definite in sede normativa, alle quali l’Amministrazione doveva dare seguito. La fase preselettiva non era finalizzata a restringere immotivatamente il numero dei partecipanti, ma a sondare la preparazione dei candidati. Il conseguimento della mera sufficienza non è qualificato da alcuna norma quale punteggio utile al superamento imprescindibile della prova.
Il Tribunale ha richiamato il Cons. Stato, Sez. VI, n. 219 del 2023, secondo cui ammettere alla prova scritta solo i candidati collocatisi in posizione utile non è di per sé censurabile, rispondendo alla specifica finalità della prova preselettiva, considerata necessaria per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa. Ha inoltre citato la giurisprudenza che ha escluso l’illegittimità delle soglie di sbarramento, coerenti con l’esigenza di garantire funzionalità e gestibilità del concorso.
Il Collegio ha quindi ritenuto che l’Amministrazione goda di ampia discrezionalità nella selezione dei quesiti e nell’individuazione delle soglie di passaggio, nei limiti di legge e senza superare i paradigmi della ragionevolezza e della proporzionalità. Nel caso di specie il numero di 120 ammessi equivaleva a più di sei volte i posti messi a concorso, circostanza che escludeva il superamento di tali limiti.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché riferito ad altra fattispecie in diverso ricorso ancora sub iudice, e infondato nel richiamare un precedente cautelare monocratico che non conteneva alcuna statuizione vincolante. Il quinto motivo è stato respinto: i quesiti contestati trovavano pieno riscontro nel dettato normativo provinciale, senza ambiguità, con una sola risposta corretta per ciascuno. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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