Gravi indizi cautelari e sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 25370 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame investe la tenuta logica del quadro indiziario, non la sua rivalutazione nel merito. I gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen., non coincidono con la prova indiziaria dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché il comma 1-bis della prima norma richiama i soli commi 3 e 4 e non il comma 2 della seconda. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il giudice del gravame non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, restando implicitamente disattese quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 6 novembre 2025, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, con strumenti elettronici di controllo e divieto di comunicare con i terzi, in relazione a reati di natura sessuale e di riduzione in schiavitù contestati in danno di un minore.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova documentale e l’omessa motivazione su specifiche deduzioni difensive, tra cui la presunta inconciliabilità tra il racconto della persona offesa e i dati del curriculum di servizio del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevandone la genericità per aspecificità estrinseca. Il ricorrente ha censurato soltanto il contenuto esplicativo delle foto in atti, senza confrontarsi con il complesso della motivazione impugnata e senza affermarne la decisività. Il quadro di gravità indiziaria è composito e si fonda su plurimi elementi di riscontro, non già sugli scatti fotografici. L’ipotizzato travisamento è pertanto escluso.
La Corte ha ricordato che sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività, l’adeguatezza o la stessa illogicità non manifesta della motivazione e che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori, rappresentando un’interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice di merito. Sul punto sono richiamati precedenti conformi di questa Corte.
È stato poi ribadito il perimetro del sindacato in materia cautelare. La Corte verifica se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il Collegio ha aderito all’orientamento delle Sezioni Unite n. 36267 del 2006, secondo cui il quadro di gravità indiziaria ha, sul piano gnoseologico, una propria autonomia e resta delimitato ai confini della decisione de libertate, senza proiettarsi necessariamente nel giudizio di merito.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi, anche attraverso una valutazione globale, le ragioni del suo convincimento. Debbono quindi considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione. Il Tribunale del riesame, confutando la tesi difensiva sulla mancanza di indizi, ha espresso un giudizio di piena credibilità delle accuse in virtù dei plurimi riscontri offerti, valutando il curriculum pur senza menzionarlo espressamente.
La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità. I gravi indizi e la prova indiziaria operano su piani diversi: nel primo caso è sufficiente la qualificata probabilità di colpevolezza, nel secondo occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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