Ricorso inammissibile per motivi di appello pedissequamente reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 35526 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado. Le censure così formulate sono non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. A ciò si aggiunge l’inammissibilità dei motivi che, deducendo censure in fatto, sollecitino una rivalutazione dei mezzi di prova e il giudizio di attendibilità dei testimoni, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. È manifestamente infondata la doglianza sull’esclusione delle attenuanti generiche quando il diniego sia motivato dalla gravità dei fatti quanto a condotta ed elemento soggettivo. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesso il 7 marzo 2020: il reato consiste nell’opposizione al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi. Con essi si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione sulla confermata responsabilità, sui giudizi di attendibilità dei testimoni, sull’esclusione della stato di necessità, sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e sull’insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da un rilievo dirimente di ordine processuale. Confrontando i motivi di ricorso con quelli d’appello, diffusamente esplicitati nella sentenza impugnata, le censure risultano fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito. Esse sono pertanto non specifiche ma soltanto apparenti, perché non assolvono la funzione di critica argomentata della decisione impugnata.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, dai precedenti Sez. IV n. 26319 del 2025 e Sez. II n. 42046 del 2019.

A questo profilo, già di per sé fondante l’inammissibilità, se ne aggiungono altri autonomi. Molte censure deducono questioni di fatto, estranee al giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente vorrebbe sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento dei mezzi di prova, con riguardo alla valutazione di attendibilità dei testimoni della difesa e all’esito positivo dell’accertamento speditivo. La Corte osserva inoltre che il ricorrente appunta critiche sull’utilizzo di un’annotazione di polizia giudiziaria che non emerge dalla sentenza impugnata. Sui motivi d’appello la Corte richiama anche Sez. IV n. 19364 del 2024, Sez. VI n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, i cui principi sono rilevanti anche per il ricorso per cassazione.

Anche le censure sulla stato di necessità sono in fatto: la sua sussistenza è affermata “per tabulas” sulla base di dichiarazioni rese da testimoni ritenuti inattendibili, con conseguente trasmissione degli atti per falsa testimonianza. L’esclusione era stata motivata dalle accertate modalità di esecuzione dell’atto irripetibile, idonee a garantire l’uso di strumentazione sigillata.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la stessa sintesi della censura, che denuncia un supposto “elevatissimo grado di colpevolezza” travisato, ne evidenzia l’inammissibilità. Manifestamente infondata è infine la doglianza sulle attenuanti generiche: il giudice d’appello ha rigettato il motivo in ragione dell’assenza di circostanze positivamente apprezzabili e della gravità dei fatti quanto a condotta ed elemento soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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