Droga e obbligo di rigorosa motivazione sulla detenzione per spaccio (Cass. pen. Sez. III n. 5837 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la prova della detenzione a fini di spaccio non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi dal contenuto delle conversazioni intercettate quando il loro tenore sia sintomatico di un’attività illecita organizzata. Tuttavia, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito è gravato da un onere di rigorosa motivazione, con particolare riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata. Ai fini dell’identificazione degli interlocutori, il giudice può utilizzare il riconoscimento vocale ad opera della polizia giudiziaria e ogni altro elemento di riscontro, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. La valutazione globale del fatto, agli effetti dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deve considerare sia i mezzi e le modalità dell’azione, sia la quantità e la qualità della sostanza.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, confermava l’affermazione di responsabilità di tre imputati per illecita detenzione di cocaina a fini di spaccio, riducendo la pena ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa ciascuno, con assoluzione da tutti gli altri reati contestati.

Avverso tale pronuncia i condannati proponevano ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi. Tra le doglianze: l’omessa risposta alle censure sul riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, l’assenza di riscontri alla droga parlata, la mancata configurazione dell’ipotesi di lieve entità, la contestazione dell’aggravante del numero delle persone e il giudizio di bilanciamento delle circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Quanto al motivo preliminare sull’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, i giudici ricordano che l’inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura va valutata in relazione alle caratteristiche concrete delle operazioni e alle finalità perseguite. Nella specie il pubblico ministero, con decreto emesso ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., aveva dato specifica contezza delle ragioni dell’urgenza e dell’impiego di impianti esterni. La contestazione dei ricorrenti si risolve in una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Sul tentativo, la Corte osserva che gli imputati sono stati condannati per la sola condotta di detenzione, essendo stati assolti dalla vendita contestata al capo e): nessun effetto poteva dunque determinarsi sul trattamento sanzionatorio.

Quanto all’identificazione degli interlocutori, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice può fondarsi sul riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria e su altri elementi di riscontro, senza necessità di perizia fonica. Nel caso concreto l’identificazione non si basava solo sul riconoscimento vocale, ma anche sul contenuto delle conversazioni e sul raffronto con le utenze intestate e riconducibili agli imputati per riferimenti personali e familiari. Le censure difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione.

Sulla prova del reato, la Corte ricorda che le dichiarazioni captate con intercettazione regolarmente autorizzata hanno integrale valenza probatoria e non necessitano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e che l’esistenza del reato può desumersi dal solo contenuto delle conversazioni, purché sorretto da rigorosa motivazione. Nella specie i conversanti facevano inequivoco riferimento a “taglio”, “pesatura”, “bilancino”, “dose”, “grammi”, “palline”, e la quantità non modica escludeva l’uso personale. Non ricorreva l’ipotesi del consumo di gruppo, difettando i presupposti elaborati dalle Sezioni Unite Galluccio n. 25401 del 2013.

Infine, la Corte conferma il diniego dell’ipotesi di lieve entità, in conformità al principio di valutazione globale del fatto, e dichiara inammissibile, perché non devoluta al giudice di appello, la censura sull’aggravante del numero delle persone. Il bilanciamento delle circostanze, sorretto da motivazione logicamente corretta, è sottratto al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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