Fatture per operazioni inesistenti e diverso esito del giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. III n. 36193 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni inesistenti, l’accertamento della soggettiva inesistenza delle operazioni non postula la sola condizione di evasore totale della società emittente, ma richiede la valorizzazione di ulteriori e concorrenti elementi indiziari, quali la fittizietà della sede operativa, l’assenza di dipendenti e di fornitori e la sproporzione tra fatturato e struttura. Il diverso esito di un giudizio abbreviato, definito con non luogo a procedere sul presupposto che quel solo dato sia insufficiente, non integra un conflitto di giudicati con la condanna pronunciata in dibattimento, perché non si confrontano due opposte affermazioni sul medesimo fatto storico, ma due differenti valutazioni di esso su piattaforme probatorie non omogenee. Il giudice che pervenga a conclusioni diverse da quelle già espresse su una precondizione del giudizio è tenuto a giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito. Il dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell’ammontare dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce la pena inflitta all’imputato, quale amministratore unico e liquidatore di una società in liquidazione, per i reati di cui agli art. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, concedendo la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, e conferma le pene accessorie e la confisca.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo tre motivi: la nullità della notifica a mezzo posta dell’avviso di conclusione delle indagini, per l’assenza della comunicazione di deposito dell’atto non ritirato presso l’ufficio postale; l’insufficienza della prova in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche in ragione di una sentenza di non luogo a procedere resa dal G.u.p. nei confronti di un diverso imputato acquirente; il difetto del profilo soggettivo quanto al reato di omessa dichiarazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inconsistente. Il ricorrente non contesta che l’avviso sia stato spedito e che il procedimento di notificazione si sia perfezionato; si duole soltanto di non conoscere il contenuto della comunicazione di avvenuto deposito. La Corte rileva che quella comunicazione ha a oggetto la mera presenza dell’atto presso l’ufficio postale e che il destinatario non ha indicato quali informazioni decisive intendesse verificare, non essendosi neppure recato a ritirare l’atto, con restituzione al mittente dopo dieci giorni.

Il secondo motivo è generico e fattuale. I giudici di merito hanno fondato la condanna su un compendio articolato: l’assenza di utenze elettriche in una sede che risultava operare nella manifattura e commercializzazione di utensileria metallica, l’assenza di fornitori e dipendenti a fronte di un volume d’affari rilevante, la riconciliazione solo parziale tra acquisti e vendite, la similitudine grafica delle fatture tra emittente e acquirente e la mancanza di documentazione sul trasporto della merce. Il ricorrente non si è confrontato con tale compendio, limitandosi a richiamare stralci testimoniali che la Corte territoriale ha ritenuto recessivi rispetto agli esiti accertativi in sede tributaria.

Sul preteso contrasto con la sentenza del G.u.p., la Corte chiarisce che quella decisione ha escluso la fittizietà delle fatture muovendo dalla sola condizione di evasore totale, ritenuta di per sé insufficiente, mentre il Tribunale ha valorizzato molteplici e ulteriori elementi. Non emerge quindi l’accertamento di un diverso fatto storico, ma una diversa valutazione dello stesso fatto, con la conseguenza che non si configura alcun conflitto di giudicati, richiamandosi in tema Sez. 6 n. 16477 del 15/02/2022. La Corte ribadisce l’onere di specifica giustificazione della conciliabilità del diverso esito, affermato da Sez. 3 n. 36907 del 15/10/2020, onere nella specie assolto.

Il terzo motivo è parimenti generico e fattuale. La prova del dolo specifico di evasione è desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità, particolarmente alta, dalla consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale secondo Sez. 3 n. 38802 del 25/09/2024, e dalla costituzione di una società non operativa, destinata alla sola emissione delle fatture, per poi chiuderla in breve tempo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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