Lavoro stagionale: nessun permesso di attesa occupazione (TAR Puglia n. 236 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore straniero richiedente l’ingresso per lavoro stagionale non vanta un diritto, ma un interesse legittimo all’ottenimento del nulla-osta e dell’autorizzazione all’ingresso, posizione giuridica derivata e subordinata a quella del datore di lavoro. La mancata presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno al questore entro otto giorni lavorativi dall’ingresso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, legittima la revoca del nulla-osta. Non è previsto il rilascio del c.d. permesso di lavoro per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, essendo ammesso un soggiorno stagionale massimo di nove mesi ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce formalità indispensabile per l’instaurazione di un regolare rapporto lavorativo.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario del Marocco impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva revocato il nulla-osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale, presentata in suo favore da un’azienda agricola. L’impugnativa era proposta direttamente dal lavoratore, il quale aveva avuto accesso agli atti e contestava la legittimità della revoca. L’azienda agricola non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva la Prefettura per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato.

Il Collegio ha rilevato che il lavoratore non si era presentato presso gli uffici del Ministero dell’Interno entro gli otto giorni lavorativi previsti dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, e che non risultava aver mai sottoscritto alcun contratto di soggiorno. Il mancato rispetto di questi adempimenti costituiva la ragione specifica del provvedimento impugnato, rendendo prive di rilevanza le produzioni documentali relative al modello UNI-LAV, ai prospetti paga e agli assegni non incassati, trattandosi di dichiarazioni di parte adottate senza le formalità di legge.

La Sezione ha quindi precisato la natura della posizione giuridica del lavoratore immigrato per ragioni economiche, che non vanta un diritto ma un interesse legittimo, strettamente correlato alla necessità di trovare impiego lavorativo. Tale distinzione rispetto all’immigrazione per diritto d’asilo non consente di configurare un diritto all’ingresso.

Il Tribunale ha ulteriormente escluso che possa essere rilasciato il c.d. permesso di lavoro per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale, richiamando il costante orientamento della Sezione e confermando che, nella fattispecie, erano comunque ampiamente decorsi i nove mesi di soggiorno stagionale massimo consentiti. In ogni caso, il gravame era stato proposto dallo straniero e non dal datore di lavoro destinatario del provvedimento, ma la posizione del primo rimane derivata e subordinata a quella del secondo. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *