DVR anteriore al bando non va aggiornato per accedere al finanziamento INAIL (TAR Lombardia n. 1244 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure di finanziamento INAIL destinate alla sostituzione dei macchinari, il DVR anteriore alla pubblicazione del bando costituisce il parametro ineludibile per valutare il miglioramento documentato delle condizioni di sicurezza. L’aggiornamento del DVR consentito dalla lex specialis va inteso restrittivamente: può chiarire e meglio descrivere le condizioni produttive preesistenti, ma non riqualificare i livelli di rischio per far emergere retroattivamente l’esigenza dell’intervento. Il datore di lavoro non può invocare un rischio basso per attenuare i costi della prevenzione e un rischio alto per accedere ai contributi. La verifica di ammissibilità tecnico-amministrativa integra un apprezzamento di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria. È legittima l’esclusione per incompletezza dei dati identificativi delle macchine nella perizia asseverata, non trattandosi di rilievo meramente formale.

Il Fatto

Una microimpresa del settore alimentare, specializzata nella produzione di condimenti e tartufi, partecipava al Bando ISI 2023, chiedendo un contributo di euro 92.125,00 su un progetto di investimento di euro 141.730,00 per la tipologia di intervento c) dell’Allegato 2, ossia la sostituzione di una macchina operatrice per la capsulazione del prodotto e il confezionamento dell’olio alimentare.

Dopo un preavviso di diniego del 23 maggio 2025 e le osservazioni della società, l’INAIL rigettava definitivamente l’istanza con nota del 17 giugno 2025. L’Istituto rilevava il contrasto tra il DVR allegato, redatto dopo la pubblicazione dell’avviso, e il DVR precedente, che qualificava come basso il rischio delle attrezzature di confezionamento; contestava inoltre la mancanza, nella perizia, dei dati identificativi delle macchine e della documentazione tecnica del bene da sostituire. La ricorrente impugnava la nota davanti al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso. Si tratta di un’attività di apprezzamento tecnico-discrezionale, che non si esaurisce nel riscontro formale dei documenti ma investe la sufficienza e l’attendibilità del corredo istruttorio, avendo riguardo alla ratio incentivante del bando.

Il punto di riferimento necessario è il DVR, perché il rischio finanziabile non è astratto ma è quello che il macchinario produce in uno specifico contesto aziendale. Da qui la cautela nel valutare modifiche e aggiornamenti del documento in occasione della domanda di finanziamento, che possono nascondere comportamenti opportunistici. Le condizioni preesistenti sono quelle documentate dal DVR redatto prima dell’avvio della procedura, quando la valutazione era finalizzata solo alla prevenzione. Richiamando l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, la sentenza riconosce al DVR correttamente compilato valore di presunzione legale circa la presenza o l’assenza di situazioni di rischio.

Il sindacato giurisdizionale, nella giurisdizione di legittimità, resta nei limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica, della coerenza logica e della non abnormità dell’apprezzamento, potendo intervenire solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza istruttoria. L’INAIL, rilevando la contraddizione tra i due livelli di rischio, non ha esercitato alcuno sviamento del potere di controllo.

Nel merito, il documento del 2 maggio 2024 non è qualificabile come DVR ex art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, essendo firmato dal solo RSPP e privo delle sottoscrizioni del datore di lavoro, dell’RLS e del medico competente. Il DVR del 17 maggio 2021, invece, qualificava come basso il rischio meccanico delle attrezzature e non menzionava la sostituzione della macchina nel Programma di Miglioramento. La perizia del 6 settembre 2024 riportava un rischio diverso e più grave, con riferimento a un ulteriore DVR del 10 maggio 2024, parimenti successivo all’avvio della procedura: la perizia asseverata riqualifica così i fattori di rischio e si colloca per ciò solo fuori dall’ambito del bando.

Quanto all’art. 19, nota 32, la facoltà di integrare il DVR va letta in senso restrittivo: ferma la tipologia di rischio, possono aggiornarsi i contenuti relativi alle condizioni produttive preesistenti, purché si indichi quali parti del processo fossero state omesse nella valutazione precedente e si chiariscano le ragioni con riferimento a fatti sopravvenuti. Diversamente, le risorse pubbliche sarebbero erogate senza certezza dell’esigenza di miglioramento. Infine, la mancanza di marca, modello e numero di matricola nella perizia non è rilievo formale, ma attiene alla discrezionalità tecnica sull’idoneità dell’intervento a ridurre le cause di infortunio; a tale lacuna non suppliscono i documenti depositati in giudizio. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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