Riduzione del volume d’acqua in concessione idroelettrica: giurisdizione al TSAP (TAR Molise n. 375 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta in unico grado, il ricorso proposto avverso il provvedimento di rinnovo di una concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, allorché l’impugnativa contesti in sostanza la determinazione del volume d’acqua destinato allo sfruttamento. L’atto che fissa quel quantum incide in modo immediato, diretto e stabile sul regime delle acque e del relativo demanio, non in via occasionale o riflessa. È irrilevante che l’oggetto formale del gravame sia la scelta del concessionario: decisivo è l’effetto dell’atto sul governo della risorsa idrica. La clausola di salvezza contenuta nell’art. 133 cod. proc. amm. conferma la devoluzione alla giurisdizione speciale delle controversie attribuite ai tribunali delle acque. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo, con facoltà di traslatio judicii ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna la determinazione con cui la Regione ha rinnovato la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume per uso idroelettrico in favore della società controinteressata, insieme agli atti presupposti e connessi. Il rinnovo comporta una riduzione del volume delle acque sfruttate, con diminuzione della potenza della centrale da 1.232 kW a 803 kW.
Il Comune deduce l’assenza di gara, la carenza di valutazione ambientale, un presunto conflitto di interessi e difetti di istruttoria e motivazione. La società e la Regione eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità per carenza di interesse. La domanda cautelare è respinta con ordinanza, sul rilievo delle serie eccezioni in rito e dell’assenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta subito l’eccezione di rito e la ritiene fondata. L’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775/1933 attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti adottati dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2710/2020 e un proprio precedente (TAR Molise n. 481 del 2022), il Tribunale precisa che rilevano gli atti idonei a incidere in maniera immediata e diretta sul regime delle acque e del demanio idrico. Non basta un’incidenza indiretta, riflessa od occasionale: in quest’ultimo caso resta ferma la giurisdizione generale del giudice amministrativo.
Il Collegio supera l’oggetto formale del gravame. Benché il ricorso colpisca il rinnovo della concessione, ciò che il Comune contesta in via diretta è la riduzione del volume d’acqua sfruttato, asseritamente imposta da una scelta progettuale dell’impresa e non dalle mutate condizioni naturali del fiume. La censura sull’assenza di gara è solo indiretta: nella prospettiva del ricorrente, una procedura competitiva avrebbe potuto condurre a un diverso livello di sfruttamento.
La determinazione del quantum d’acqua concesso incide in modo stabile e duraturo sul regime della risorsa, con ripercussioni sull’ambiente e sull’entità dei corrispettivi dovuti al Comune. Si tratta dunque di controversia devoluta alla giurisdizione speciale, come conferma la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, V, n. 2902/2018).
Il Collegio esclude inoltre che operi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di beni pubblici: l’art. 133 cod. proc. amm. fa salve proprio le controversie attribuite ai tribunali delle acque e al Tribunale Superiore, e la regola vale anche per i ricorsi dei terzi. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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