Messaggi e-mail ingiuriosi del condomino verso l’amministratore: escluso lo stato d’ira e confermato il danno non patrimoniale (Cass. civ. Sez. 3 n. 5378 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi invia messaggi di posta elettronica dal contenuto ingiurioso a un amministratore di condominio, reiterandoli in un considerevole arco temporale, integra gli estremi dell’illecito civile e legittima la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito. La causa di non punibilità per lo stato d’ira, di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 7/2016, postula che la reazione sia immediata e conseguente a un fatto ingiusto altrui, sicché la sua esclusione, ove sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in sede di legittimità. È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il motivo che, deducendo l’omesso esame, censuri in realtà la mancata ammissione di prove o la valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di attività riservata al giudice del merito.

Il Fatto

L’amministratore di un condominio conveniva in giudizio una condomina, deducendo di aver ricevuto, per circa due anni, numerose e-mail dal contenuto ingiurioso. Il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la condomina al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa. La soccombente proponeva appello, ma il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, confermava la decisione di primo grado. La condomina ricorreva quindi per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati, da un lato, sulla dedotta violazione di legge e, dall’altro, su un preteso vizio di motivazione. In riferimento al primo motivo, la ricorrente lamentava l’erronea esclusione della causa di non punibilità per lo stato d’ira, asserendo che il proprio comportamento fosse stato determinato dal negligente ritardo dell’amministratore nell’invio di una documentazione. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché volta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, accertati in modo definitivo dal giudice di merito, senza indicare, peraltro, il momento di formulazione delle pretese richieste documentali, come prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

I giudici di legittimità hanno precisato che l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove rilevanti sono attività riservate al giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in cassazione. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un fatto ingiusto e provocatorio da parte dell’amministratore, confermando, altresì, la liquidazione del danno, in considerazione della natura e della reiterazione delle offese. La Corte ha quindi escluso che la mancata ammissione di una prova testimoniale potesse configurarsi come omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., trattandosi di una scelta istruttoria legittimamente compiuta e motivata dal giudice di merito.

In definitiva, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che entrambe le censure mirassero a una rivisitazione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità. La condanna alle spese del giudizio di cassazione è stata posta a carico della ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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