Responsabilità professionale dell’avvocato e prova documentale non prodotta in primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 34261 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la parte che non dia prova della avvenuta produzione in primo grado di un documento non può produrlo per la prima volta in appello, essendo precluso dal divieto di nuovi documenti di cui all’art. 345 c.p.c. La circostanza che le controparti non abbiano contestato specificamente la produzione non sana il difetto, poiché la mancanza del timbro di deposito e la assenza del documento tra gli allegati e nei verbali impediscono di ritenere assolto l’onere probatorio. Il ricorso per cassazione che non fronteggi una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata e che si limiti a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa è inammissibile.
Il Fatto
Un Comune conveniva in giudizio il proprio difensore per ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale, per averlo assistito quale opponente a un decreto ingiuntivo dichiarato improcedibile per omessa costituzione nel termine. Il convenuto resisteva e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice.
Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del danno e della possibilità di esito favorevole dell’opposizione. La Corte d’appello di Messina rigettava il gravame, rilevando che il documento su cui il Comune fondava le proprie ragioni non era stato provato come prodotto in primo grado ed era stato depositato in appello privo del timbro di deposito. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la compagnia assicuratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto su due rationes: il difetto di prova della produzione del documento in primo grado e la produzione in appello priva del timbro di deposito. Il ricorrente si limita a sostenere, apoditticamente, che il documento era stato prodotto come allegato, senza fronteggiare il rilievo che esso era solo citato nel corpo dell’atto introduttivo e non elencato tra gli allegati né risultante dai verbali.
La Corte rileva che su tale aspetto si aprirebbe al più la via dell’art. 395, n. 4, c.p.c., qui non percorsa. Il giudice d’appello aveva inoltre osservato che la produzione in secondo grado era tardiva, configurando una ratio decidendi autonoma che il motivo non contrasta. La censura è dunque inconsistente.
Quanto al secondo motivo, con cui si denuncia errore di percezione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla non contestazione del mancato finanziamento, la Corte lo qualifica come ricostruzione fattuale alternativa mascherata da riferimenti normativi privi di incidenza. Il richiamo al principio evincibile da Cass. 31837/2021 non è conferente. La censura è inammissibile.
Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione del danno. La Corte osserva che, non essendo stato dimostrato l’an del pregiudizio, i profili di quantificazione restavano logicamente assorbiti: il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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