Economie dei trasferimenti comunali alle Comunità e vincoli dell’avanzo (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 76 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le economie di spesa generatesi sui trasferimenti erogati dai Comuni alle Comunità di cui all’art. 6 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21/2019, quando siano destinati al finanziamento di funzioni conferite o delegate, confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, con impossibilità di utilizzo nella quota libera e con eventuale obbligo di restituzione ove previsto da convenzioni, regolamenti o dall’ente erogante. I trasferimenti ordinari di funzionamento, privi di specifico vincolo di destinazione, seguono invece la disciplina dell’avanzo disponibile secondo le determinazioni formali adottate dall’organo competente della Comunità in sede di approvazione del rendiconto. La regolamentazione dei rapporti finanziari tra Comuni e Comunità, comprese le modalità di riparto, i tempi e i limiti della restituzione delle economie, deve trovare fonte nello Statuto e nei Regolamenti della Comunità, nel quadro della contabilità armonizzata.

Il Fatto

Il Presidente della Comunità del Collio ha formulato richiesta di motivato avviso in ordine ai rapporti finanziari intercorrenti tra la Comunità e i Comuni aderenti.
Il quesito concerne le economie di bilancio determinatesi a fine esercizio sui trasferimenti erogati dai Comuni. In particolare, l’istante ha chiesto se i trasferimenti ordinari di funzionamento, privi di specifico vincolo di destinazione, debbano essere restituiti ai Comuni oppure possano permanere nella disponibilità della Comunità, confluendo nella quota libera del risultato di amministrazione.
Il secondo profilo riguarda le economie derivanti dai trasferimenti specifici o per funzioni delegate, con riferimento alla loro confluenza nella quota vincolata dell’avanzo e all’eventuale obbligo di restituzione previsto da convenzioni o regolamenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente scrutinato i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, l’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 902/1975 consente alla Sezione di rendere motivati avvisi su richiesta dell’amministrazione controllata. La legittimazione spetta all’organo di vertice dell’ente e, nel caso di specie, la richiesta è stata sottoscritta dal Presidente della Comunità, organo rappresentativo ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 21/2019.

Sul piano oggettivo, la questione è stata ricondotta al perimetro della contabilità pubblica in accezione dinamica, secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie. Il quesito investe la corretta rappresentazione dei trasferimenti e le loro ricadute sugli equilibri di bilancio, così superando il vaglio di ammissibilità, nel rispetto del carattere generale e astratto della richiesta.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 187, comma 3 ter, del TUEL, che individua le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio costituenti la quota vincolata del risultato di amministrazione. Tra queste rientrano i trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata. I trasferimenti per funzioni conferite o delegate da parte dei Comuni aderenti ricadono pertanto nella fattispecie di cui alla lettera c) della norma, con la conseguenza che le relative economie confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo, in un’ottica di continuità nello svolgimento delle funzioni.

La Sezione ha ribadito che la disciplina dei rapporti finanziari tra Comuni e Comunità deve trovare fonte nello Statuto e nei Regolamenti della Comunità, cui spetta individuare i criteri di riparto dei trasferimenti, la distinzione tra costi di funzionamento e costi delle singole funzioni, nonché i tempi e i limiti della restituzione delle economie. È stata sottolineata la necessità di una trasparente rappresentazione contabile, mediante analisi per centri di costo e contabilità analitica.

Infine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e contabile sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci tra Comuni e forme associative, riconducibile agli artt. 81 e 97 Cost. Il disallineamento delle poste compromette la veridicità dei bilanci e la programmazione. Le determinazioni in materia spettano all’organo competente della Comunità con atto formale in sede di chiusura dell’esercizio e di approvazione del rendiconto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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