Parziale adempimento degli obblighi informativi sui pagamenti e misure correttive nei comuni minori (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 35 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 41 del d.l. n. 66/2014 impone alle pubbliche amministrazioni di allegare alla relazione sulla gestione un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei termini, la relazione deve indicare le misure adottate o previste per la tempestiva effettuazione dei pagamenti. La sottoscrizione del prospetto costituisce adempimento necessario, la cui effettività non può essere desunta dalla sola dichiarazione dell’ente ma deve trovare riscontro nella documentazione pubblicata. L’accertamento dei ritardi nei pagamenti coinvolge anche gli enti di piccolissime dimensioni demografiche, che possono avvalersi di gestioni associate ma restano comunque destinatari degli obblighi informativi previsti dalla legge.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, riscontrando per il Comune di Lastebasse, nel primo semestre 2025, un ritardo nei pagamenti pari a 9,42 giorni in termini di tempi medi ponderati. Con nota istruttoria l’ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, al contenuto della relazione sulla gestione e alle misure adottate per assicurare la tempestività dei pagamenti. Il Comune ha dato riscontro, rappresentando le proprie caratteristiche organizzative e le misure già intraprese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, a partire dalle direttive comunitarie attuate con il d.lgs. n. 231/2002 e con il d.lgs. n. 192/2012, fino alla disciplina interna sul monitoraggio dei debiti commerciali e sugli obblighi di pubblicazione. Viene richiamato il meccanismo sanzionatorio del Fondo di garanzia debiti commerciali, introdotto dalla legge n. 145/2018, che impone accantonamenti proporzionati all’entità dei ritardi registrati. La Sezione evidenzia che l’indicatore di ritardo annuale è utilizzato anche per la verifica degli obiettivi del PNRR, con target da conseguire entro il primo trimestre del 2025 e conferma al primo trimestre del 2026.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, la Sezione prende atto della continuità dichiarata dall’ente e del riferimento dei dati pubblicati al terzo trimestre del 2025. In relazione agli obblighi di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, la Sezione rileva il parziale adempimento degli obblighi informativi. La dichiarazione dell’ente sulla sottoscrizione del prospetto non trova, infatti, conferma nella relazione sulla gestione trasmessa alla BDAP e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, né risulta l’indicazione delle misure per ricondurre i pagamenti entro i termini. Il collegio invita pertanto l’ente a provvedere puntualmente per il futuro.
In ordine alle misure adottate, la Sezione valuta positivamente il percorso di digitalizzazione intrapreso dal Comune, le iniziative formative rivolte al personale e il rafforzamento del coordinamento con il servizio finanziario svolto in forma associata. Pur prendendo atto dei risultati conseguiti, la Sezione raccomanda di proseguire e intensificare le misure adottate, così da consolidare i risultati raggiunti e assicurare la piena conformità agli obblighi normativi. La pronuncia è trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, con obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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