Vincoli di spesa del personale e diretta applicazione delle sentenze UE (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 417 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede consultiva, il quesito che chiede se in un comportamento prospettato possa ravvisarsi danno erariale: tale valutazione è rimessa alla Procura contabile al momento del concretarsi di una specifica fattispecie, non essendo configurabile alcuna conseguenzialità logica e giuridica tra il parere sul caso concreto e l’esenzione da responsabilità per fatti futuri. Rientra nella discrezionalità e responsabilità dell’ente locale la valutazione circa la diretta applicabilità delle sentenze della Corte di giustizia UE e la conseguente disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili, nonché la valutazione delle probabilità di successo o insuccesso di un’iniziativa giudiziale. L’art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono compatibili con il diritto europeo e restano pienamente validi ed efficaci nei loro precetti e nelle rispettive conseguenze.
Il Fatto
Il sindaco di Milano chiede il parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia sugli effetti che la giurisprudenza interna ed europea in materia di retribuzione nei periodi di ferie produce sui vincoli di spesa per il personale. La richiesta si articola in sei quesiti: la diretta applicabilità delle sentenze della Corte di giustizia UE e la decorrenza degli emolumenti accessori in assenza di contrattazione collettiva; l’eventuale necessità di determinarsi solo a fronte di sentenze che impongano tali principi; la derogabilità del divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali in materia di pubblico impiego; la configurabilità di manifesta temerarietà nella resistenza in giudizio; il rapporto tra spese per emolumenti e limiti dei fondi del salario accessorio; l’estensione temporale degli emolumenti feriali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e ritiene la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal legale rappresentante dell’ente locale, e sotto quello oggettivo, trattandosi di questioni riconducibili ai cosiddetti tetti di spesa per il personale e dunque alla contabilità pubblica dinamicamente intesa.
Il percorso argomentativo si biforca. Il quesito 6 è dichiarato inammissibile perché estraneo alla materia della contabilità pubblica anche nella sua più lata accezione. Il quesito 4 è parimenti inammissibile, in quanto richiede un giudizio prognostico di responsabilità amministrativa istituzionalmente estraneo alle funzioni del collegio del controllo.
La Corte richiama le proprie deliberazioni n. 60 e 61/2025/PAR, con le quali ha già affermato l’inammissibilità del quesito che, in sede consultiva, domandi se in un’operazione prospettata possa ravvisarsi danno erariale. La valutazione è riservata alla Procura contabile al momento del concretarsi di una specifica fattispecie. Un quesito del genere presupporrebbe, del resto, la rappresentazione in dettaglio di una fattispecie non ancora realizzata, di cui sono sconosciuti e non conoscibili gli elementi costitutivi, e l’esclusione aprioristica di un comportamento illecito.
Sul merito, i primi tre quesiti, in correlazione con il quinto, richiamano l’ineludibile discrezionalità degli organi di amministrazione attiva, prospettando scelte alternative tutte astrattamente legittime. Spetta all’ente locale la valutazione circa la diretta applicabilità delle sentenze della Corte di giustizia e la conseguente disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili, come affermato dalla sentenza della Corte del 22 giugno 1989 in causa 103/88. Spetta ancora all’ente la valutazione delle probabilità di successo o insuccesso di un’iniziativa giudiziale, anche con riguardo agli oneri da soccombenza definita come “quasi certa”.
Il collegio precisa poi che tutte le soluzioni ai quesiti devono assumere come presupposto di riferimento l’insussistenza di elementi che possano condurre a ritenere incompatibili con il diritto europeo l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che restano pertanto pienamente validi ed efficaci.
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Nota della Redazione
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