Inammissibile il parere della Corte dei conti su pignoramento di somme vincolate (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 280 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è subordinata al requisito oggettivo della generalità e astrattezza della questione. È pertanto inammissibile la richiesta di parere con cui un ente locale chieda di dirimere un profilo controverso attinente alla pignorabilità di somme vincolate ex lege, questione devoluta alla cognizione del giudice dell’esecuzione. È del pari inammissibile il quesito volto a ottenere apprezzamenti su eventuali responsabilità penali o amministrativo-contabili discendenti da una fattispecie concreta, poiché tali profili esulano dal perimetro della contabilità pubblica e interferiscono con le funzioni intestate ad altri organi.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano, ente in situazione di dissesto finanziario, ha richiesto un parere alla Sezione di controllo per la Regione siciliana. Con deliberazione della Giunta adottata a norma dell’art. 159 del TUEL, erano state quantificate le somme non soggette a esecuzione forzata per il secondo semestre dell’esercizio 2025.
Nell’ambito di una procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale, il Tesoriere dell’ente ha reso dichiarazione positiva di pignorabilità delle giacenze liquide per un importo rilevante, pur essendo le stesse ascrivibili, in parte, a entrate a specifica destinazione — fondi PNRR e trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali —, in parte a un deposito cauzionale e, in altra parte, a somme già impegnate. Il Sindaco ha quindi formulato cinque quesiti sulla impignorabilità delle somme vincolate e sulla legittimità delle dichiarazioni rese dal Tesoriere.
La Motivazione della Corte
La Sezione scrutinа anzitutto le condizioni di ammissibilità della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è legittimamente formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, secondo la costante esegesi nomofilattica sul carattere tassativo degli enti legittimati.
Il Collegio si sofferma poi sul requisito oggettivo. La funzione consultiva deve orientare la scelta dell’ente verso comportamenti conformi a norme giuridiche, muovendosi entro canoni di generalità e astrattezza. Non può tradursi in una compartecipazione alle scelte gestionali né in un assenso su atti già posti in essere, ambiti coperti da riserva di amministrazione. Non può inoltre rispondere a quesiti oggetto di esame da parte di altri organi, né interferire con procedimenti giurisdizionali in corso o potenziali.
Su questa base la richiesta è inammissibile in relazione all’integralità dei quesiti, avvinti da omogeneo collegamento alla fattispecie rappresentata. La formulazione dell’istanza è estranea ai requisiti di generalità e astrattezza, poiché mira a dirimere un profilo controverso attinente a una decisione spettante unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria investita del giudizio di esecuzione. Attesa la pendenza del contenzioso, rientra nella cognizione del giudice civile la questione sulla sussistenza del requisito di pignorabilità dei beni pubblici.
La Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità: il giudice dell’esecuzione può, anche d’ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento ove accerti che sia ricaduto su somme destinate alle finalità dell’art. 159, comma 2, del TUEL, contemplate nella delibera notificata al tesoriere (Cass. n. 23727 del 2008; Cass. ord. n. 25836 del 2020; Cass. n. 13676 del 2021). L’accertamento può estendersi alla condizione preclusiva conseguente alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 211 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del TUEL nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità non operi qualora, dopo la deliberazione semestrale e la notificazione al tesoriere, siano emessi mandati a titoli diversi senza seguire l’ordine cronologico delle fatture. All’ente debitore restano i rimedi processuali, come l’opposizione per impignorabilità (Cass. n. 23084 del 2005).
Quanto ai quesiti su eventuali responsabilità, il Collegio rileva che gli apprezzamenti richiesti esulano dal perimetro consultivo. Le potenziali ricadute penali attengono alla giurisdizione ordinaria e mancano di stretta pertinenza con la contabilità pubblica. Sul piano della responsabilità amministrativa, l’ausilio implicherebbe una potenziale interferenza con le funzioni della competente Procura regionale, cui l’ente è tenuto a indirizzare tempestiva denuncia ai sensi degli artt. 52-53 c.g.c. La richiesta è dunque dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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