Scioglimento d’autorità delle cooperative sociali e principio di proporzionalità (TAR Basilicata n. 220 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2545-septiesdecies cod. civ., che attribuisce all’autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico, costituisce misura di carattere eccezionale e residuale, la cui adozione richiede un approfondito sforzo istruttorio e motivazionale. La relativa valutazione deve essere condotta alla luce dei principi di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza, considerando la possibilità di applicare misure conservative ex art. 2545-sexiesdecies cod. civ. e gli interessi pubblici e privati coinvolti. Per le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 381/1991, lo scopo mutualistico assume una peculiare connotazione “esterna”, proiettandosi verso la comunità; tale caratteristica deve essere valorizzata nel valutare la gravità delle irregolarità gestionali. È illegittimo il provvedimento che non espliciti il nesso logico tra le anomalie rilevate e la compromissione della finalità mutualistica, così come è lesivo delle garanzie partecipative il parere fondato su elementi istruttori acquisiti “seduta stante” e mai comunicati alla società.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, attiva nella gestione di centri di accoglienza straordinaria per migranti, veniva sottoposta a verifica ispettiva da cui emergevano irregolarità gestionali, tra cui l’impiego dei soci in mansioni amministrative e l’utilizzo di lavoratori esterni per le attività caratteristiche, la mancata verbalizzazione delle decisioni e l’erogazione di emolumenti sine titulo. Sulla base di tali risultanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avviava il procedimento che si concludeva con il decreto di scioglimento d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. e la nomina di un commissario liquidatore. A seguito di tale provvedimento, la Provincia di Matera disponeva l’esclusione della cooperativa da una procedura di gara per l’affidamento di servizi di accoglienza, alla quale la società aveva partecipato risultando prima in graduatoria, con successiva aggiudicazione ad altri operatori.
La Motivazione della Corte
Il TAR, riuniti i ricorsi per connessione, ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa erariale. In relazione al ricorso avverso lo scioglimento, gli organi sociali conservano la capacità di agire per contestare la validità del provvedimento che ha degradato lo status della società; per il ricorso avverso gli atti successivi, sussiste una legittimazione processuale suppletiva in caso di inattività del commissario liquidatore, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione del decreto di scioglimento. Il provvedimento, fondato per relationem sul verbale ispettivo, non espone argomenti idonei a giustificare il nesso tra le anomalie rilevate e lo smarrimento della finalità mutualistica. Tale carenza risulta vieppiù significativa in considerazione della nozione di mutualità esterna propria delle cooperative sociali, che avrebbe dovuto orientare la valutazione sulla gravità delle irregolarità. La Corte ha quindi valorizzato l’eccezionalità del potere di scioglimento, richiamando i principi di proporzionalità e la possibilità di ricorrere alla gestione commissariale. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà dell’istruttoria, laddove una precedente ispezione aveva ritenuto emendabile una irregolarità poi considerata insanabile. Il Collegio ha, infine, accolto il motivo concernente la violazione del contraddittorio, avendo il Comitato centrale per le cooperative acquisito “seduta stante” un dossier proveniente dalla Prefettura, mai comunicato alla società e non rientrante nell’avvio del procedimento.
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Nota della Redazione
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