Edilizia agevolata: il diniego provinciale travalica la proporzionalità (Cons. Stato n. 9779 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego provinciale di finanziamento per l’acquisizione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata è illegittimo quando si fonda su una ricostruzione priva di base normativa dell’asserito sviamento dell’interesse pubblico. La scelta del proprietario di rinunciare alla quota libera e di cedere l’intera area all’edilizia agevolata costituisce un incentivo tipizzato dal legislatore provinciale, che attribuisce il valore venale alla quota ceduta in eccesso; il maggiore esborso pubblico è quindi una conseguenza voluta dalla legge e non un danno. La predisposizione del piano di attuazione da parte del proprietario è una modalità alternativa e paritaria rispetto all’iniziativa d’ufficio, non un’eccezione patologica. L’eventuale conflitto di interessi derivante dai rapporti di parentela tra espropriato e assegnatari impone alla Provincia, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, di invitare il Comune a una sistemazione alternativa dei richiedenti, non di respingere integralmente il finanziamento.

Il Fatto

Il Comune aveva approvato una variante al piano urbanistico che inseriva una zona di espansione residenziale, poi interamente riservata all’edilizia abitativa agevolata con il consenso del proprietario. L’area veniva espropriata e i due lotti assegnati, in esito alla graduatoria pubblica, a soggetti legati da rapporti di parentela all’espropriato. Il Comune chiedeva alla Provincia il finanziamento previsto dalla legge provinciale sull’edilizia agevolata.

La Provincia respingeva la domanda, sostenendo che il Comune avesse assecondato interessi privati e aggirato le norme, con un maggiore onere per le casse pubbliche. Il T.R.G.A. di Bolzano confermava il diniego. Gli assegnatari proponevano appello, deducendo la violazione delle norme provinciali e, in subordine, dei principi di imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, una volta concordata tra Comune e Provincia la variante urbanistica, gli atti successivi devono coerentemente seguirne le determinazioni. Gli atti non presentano profili di irrazionalità né svuotano l’interesse pubblico sotteso all’edilizia agevolata.

Quanto alla posizione dell’espropriato, l’art. 7-quinquies della legge provinciale sugli espropri disciplina espressamente l’ipotesi in cui il proprietario rinunci alla quota libera: la norma gli attribuisce una quota finanziaria premiante, corrispondendo il valore venale per la parte ceduta in eccesso. L’aumento della spesa pubblica è dunque previsto dal legislatore per conseguire gli obiettivi prefissati e non integra un danno.

La tesi dello sviamento per la predisposizione del piano di attuazione da parte del proprietario non regge: si tratta di una forma tipizzata e alternativa rispetto all’iniziativa d’ufficio, sul piano della piena parità. Il premio per tale iniziativa risulta peraltro di modesto importo e non configura un onere per la Provincia.

Quanto agli assegnatari, il Collegio esclude che i richiedenti collocati ai posti successivi in graduatoria siano stati scavalcati: essi hanno ottenuto altre assegnazioni. La circostanza che la destinataria avrebbe potuto acquistare il lotto dal fratello al prezzo di mercato non può fondare un diniego, perché l’art. 82 della legge provinciale n. 13/1998 non attribuisce al collocato in graduatoria il diritto di optare per un determinato lotto. L’interscambiabilità dei soggetti conferma l’assenza di costi aggiuntivi.

Il richiamo alle precedenti decisioni del Consiglio di Stato non è pertinente, riguardando zone di espansione composte da un singolo lotto. Il Collegio ammette però un possibile conflitto di interessi per i rapporti di parentela e ritiene che la Provincia, in luogo del diniego integrale, avrebbe dovuto invitare il Comune a una diversa sistemazione dei due assegnatari: sotto tale profilo il provvedimento è carente di motivazione. L’appello è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo di rideterminazione; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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