Divieto di vendita di derivati cannabis prescinde da concentrazione THC (TAR Emilia-Romagna n. 622 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commercializzazione al pubblico di foglie, infiorescenze, olio e resina derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L. non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242/2016, che qualifica come lecita la sola coltivazione delle varietà ammesse ed elenca tassativamente i derivati commercializzabili. Il divieto opera a prescindere dalla concentrazione di THC presente nel prodotto, poiché l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 incrimina la circolazione di tali derivati senza distinguere in base alla percentuale. L’assenza di efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività, può escludere il reato ma non incide sul divieto amministrativo di commercializzazione. Il provvedimento che ordina la cessazione della vendita non richiede una preventiva istruttoria sulla concentrazione di THC, né la comunicazione del sopralluogo, ontologicamente illogica rispetto a verifiche sulla liceità dei prodotti. La sopravvenuta introduzione del comma 3-bis dell’art. 1 della legge n. 242/2016, che vieta espressamente la commercializzazione delle infiorescenze, non si applica ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La ricorrente presenta il 30 dicembre 2021 una S.C.I.A. al Comune per avviare, tramite distributori automatici, la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione della canapa. Il 12 gennaio 2022 il S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni notifica un’ordinanza recante il divieto di commercializzazione al pubblico dei prodotti derivanti dalla cannabis, con ordine di immediata cessazione della vendita.
La società impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e del contraddittorio, la carenza di istruttoria sulla concentrazione di THC, la conformità dei prodotti alla legge n. 242/2016 e la disparità di trattamento rispetto ad altre attività. L’Amministrazione resiste sostenendo che la commercializzazione di infiorescenze e derivati non rientra negli usi leciti tassativamente elencati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la questione è oggi espressamente disciplinata dal comma 3-bis dell’art. 1 della legge n. 242/2016, introdotto dall’art. 18 del D.L. n. 48/2025, che vieta importazione, cessione, lavorazione e commercio delle infiorescenze della canapa e dei prodotti da esse derivati. Tale disposizione non si applica al caso concreto per la sua sopravvenienza rispetto all’adozione dell’atto impugnato, ma non fa venir meno l’interesse alla decisione.
Nel merito, il TAR esclude la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale: la previa comunicazione del sopralluogo è ontologicamente illogica rispetto a verifiche sulla liceità di prodotti posti in vendita. Quanto alla dedotta carenza di istruttoria, il Tribunale richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, che ha chiarito come la legge n. 242/2016 abbia previsto la liceità della sola coltivazione per le finalità tassativamente indicate, mentre la commercializzazione dei derivati non compresi nell’elenco resta sottoposta al d.P.R. n. 309/1990.
Il Collegio sottolinea che la norma incriminatrice richiama espressamente foglie, infiorescenze, olio e resina senza alcun riferimento alle concentrazioni di THC. I limiti soglia della legge n. 242/2016 operano su un piano diverso, riguardando la coltura e i benefici economici per il coltivatore. Ne deriva che nessuna istruttoria sulla percentuale di THC doveva essere svolta dall’Amministrazione, poiché l’assenza di efficacia drogante può escludere il reato ma non il divieto amministrativo di commercializzazione.
Il TAR respinge anche la censura di disparità di trattamento: l’eventuale illegittimità di provvedimenti favorevoli adottati verso terzi non obbliga l’Amministrazione a perseverare nell’errore, secondo l’orientamento richiamato della Cons. Stato n. 2548 del 2013 e della Cons. Stato n. 4868 del 2014. Quanto alla normativa eurounitaria, il Collegio osserva che gli Stati membri possono apporre divieti di commercializzazione per la tutela della salute pubblica, nel rispetto del principio di proporzionalità, e che la violazione di tali limiti non è stata dimostrata. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.