Rinuncia agli atti e sopravvenuta carenza di interesse rendono improcedibile l’appello (Cons. Stato n. 8996 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’appellante manifesta la volontà di non coltivare il gravame, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale come rinuncia al ricorso, integra la prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’assenza di opposizione delle parti appellate consolida l’esito processuale e giustifica la compensazione delle spese. Il giudice non entra nel merito dei motivi, ma si limita a prendere atto della cessazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio.

Il Fatto

L’originaria ricorrente, oggi appellante, aveva impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto la riacquisizione della disponibilità di un fabbricato e del terreno annesso di proprietà capitolina, occupati senza titolo da un’associazione di promozione sociale, con estromissione degli occupanti e recupero delle spese. Il ricorso e i motivi aggiunti, quest’ultimi volti a censurare anche una deliberazione della Giunta capitolina integrativa delle linee guida sul patrimonio indisponibile, erano stati respinti dal primo giudice.

Avverso la sentenza il sodalizio proponeva appello. Nel corso del giudizio si costituivano un’associazione di consumatori e Roma Capitale, resistendo. Prima dell’udienza l’appellante depositava una nota dichiarando di voler rinunciare agli atti del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese; le parti appellate non si opponevano. All’udienza nessuno compariva per le parti e il Collegio tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato incentra la decisione su un profilo processuale: verificare quali effetti produca la dichiarazione di rinuncia depositata dall’appellante prima dell’udienza, in assenza di opposizione delle controparti.

Il Collegio rileva che la dichiarazione, pur non qualificabile come rituale rinuncia al ricorso, vale comunque a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante alla coltivazione del giudizio di appello. Il dato testuale è chiaro: la parte ha manifestato in modo inequivoco la volontà di non proseguire la lite.

Su questa base il Collegio applica l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dichiara l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il percorso argomentativo è sostenuto da un richiamo consolidato alla giurisprudenza amministrativa, che il provvedimento cita ex plurimis (Cons. Stato, Sez. VII, n. 11686 del 2022; Sez. VII n. 8002 del 2022; Sez. II n. 6763 del 2021; Sez. II n. 7215 del 2019; Sez. V n. 2475 del 2020), a conferma che la rinuncia agli atti produce l’effetto di rendere improcedibile il gravame per venir meno dell’interesse.

Il Collegio sottolinea altresì che le parti appellate non si sono opposte, circostanza che consente di definire il giudizio senza scrutinio del merito e di disporre la compensazione delle spese. La decisione si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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