Effetti ex tunc della declaratoria di incostituzionalità e annullamento del differimento tariffario (Cons. Stato n. 4368 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge produce effetti ex tunc e travolge il provvedimento amministrativo che di quella norma costituisce applicazione necessitata, purché l’atto sia stato impugnato entro i termini di decadenza e il rapporto non sia divenuto irrevocabile. Il vizio di illegittimità opera in senso oggettivo e prescinde dalla rimproverabilità della condotta dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, caducato l’atto, non può sostituirsi all’amministrazione nel merito della pretesa quando il potere da esercitare non è vincolato e residuano margini di discrezionalità e adempimenti istruttori, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Gli istituti di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c), e 31, comma 3, cod. proc. amm. postulano la strumentalità dell’azione di accertamento rispetto alla domanda caducatoria e non consentono un’indebita ingerenza nei poteri riservati all’amministrazione.

Il Fatto

La società concessionaria di un tratto autostradale impugnava la nota con cui il Ministero delle infrastrutture, richiamata l’istruttoria compiuta, comunicava che l’adeguamento tariffario per l’anno 2020 era pari allo 0,00 per cento, in applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 162 del 2019. Con il medesimo ricorso chiedeva l’accertamento del diritto all’adeguamento e la condanna dell’amministrazione.

Il TAR Valle d’Aosta respingeva il ricorso. In appello la Sezione, con sentenza parziale e non definitiva n. 294 del 2025, sollevava questione di legittimità costituzionale sulla disposizione richiamata dalla nota e sospendeva il giudizio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 2025, dichiarava illegittime le disposizioni sul differimento dei termini procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la nota come atto dal contenuto limitato: essa non decide la variazione tariffaria, ma si limita a recepire il differimento del termine di conclusione del procedimento, disposto dalla norma sopravvenuta. La lesività deriva proprio dalla mancata approvazione dell’adeguamento a decorrere dal primo gennaio, atteso che il tempo della provvista finanziaria è elemento rilevante per l’attività imprenditoriale.

Su questa base la Sezione ritiene infondati i motivi sull’incompetenza del dirigente, sulla contraddittorietà con l’istruttoria e sulla determinazione dello 0%: la nota non approva variazioni tariffarie e la sopravvenienza normativa vincolava l’amministrazione. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale ha già consentito di far valere anche i profili di incompatibilità eurounitaria.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti della declaratoria. Richiamando l’art. 136 Cost. e l’art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, il Consiglio di Stato ribadisce l’efficacia ex tunc della pronuncia, salvo il limite del giudicato e dei rapporti esauriti. L’atto, impugnato nei termini, è ancora sub iudice e beneficia di tali effetti: viene meno la base legislativa che ne ha sostenuto l’adozione.

Il Collegio esclude che la declaratoria produca inesistenza dell’atto, ribadendo la distinzione tra potere esecutivo e potere legislativo. Rileva inoltre che il vizio opera oggettivamente, senza necessità dell’elemento soggettivo.

Caducata la nota, non si accoglie però la domanda di accertamento e condanna: spetta all’amministrazione dare applicazione alle delibere dell’Autorità di regolazione, aggiornando i piani e le tariffe. Il potere non è vincolato e residuano margini discrezionali, con la conseguenza che il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. L’appello è pertanto accolto nei limiti indicati, con estromissione del Ministero dell’economia e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *