Sospensione del DASPO per esigenze lavorative (TAR Abruzzo n. 20 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO può essere temporaneamente sospeso in sede cautelare, anche solo in parte, quando la sua applicazione integrale finirebbe per comprimere in modo sproporzionato il diritto al lavoro del destinatario. L’ordinanza di accoglimento dell’istanza ex art. 55 cod. proc. amm. deve contemperare le contrapposte esigenze della funzione preventiva del provvedimento di polizia e dell’attività lavorativa del ricorrente, subordinando la deroga a meccanismi di autorizzazione caso per caso, rimessi alla valutazione discrezionale della Questura, previa domanda dell’interessato da presentare con congruo anticipo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, dinanzi al TAR Abruzzo, il decreto con cui il Prefetto di Chieti aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il DASPO emesso dal Questore di Chieti. Il provvedimento interdiceva all’interessato di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni calcistiche e di avvicinarsi agli stessi. Nel ricorso si chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, in particolare, la possibilità di derogare al divieto per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa di ristorazione svolta dal ricorrente nei pressi dello stadio di San Salvo (CH). In sede di costituzione, l’Amministrazione ha rappresentato la possibilità di un contemperamento tra le esigenze di prevenzione e il diritto al lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che, nella fase cautelare, sussistano i presupposti per un accoglimento parziale dell’istanza. Il giudizio si fonda sulla valutazione delle considerazioni svolte dall’Amministrazione nella relazione da ultimo depositata, che ha prospettato un’ipotesi di deroga al divieto, da rimodulare caso per caso, per consentire la presenza del ricorrente nei pressi dello stadio, esclusivamente per motivi di lavoro, ad una distanza inferiore a quella originariamente indicata, con la precisazione di non avvicinarsi oltre il luogo in cui è ubicata l’attività di ristorazione.
La deroga è subordinata alla presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, da inviare alla Questura almeno tre giorni prima dell’evento, affinché l’Autorità di P.S. possa valutare le possibili criticità per l’ordine pubblico connesse a taluni incontri di calcio ritenuti a rischio.
Il TAR ha accolto la domanda cautelare «nei limiti di cui in motivazione», ritenendo che tale soluzione rappresenti un adeguato contemperamento delle esigenze contrapposte. La sospensione è condizionata alla prova che il ricorrente abbia realmente intrapreso l’attività lavorativa, e la Questura comunicherà per tempo gli eventi per i quali dovrà essere richiesta la deroga motivata. Ha disposto la compensazione delle spese e fissato la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 27 novembre 2026.
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Nota della Redazione
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