Falsa dichiarazione di ospitalità e revoca del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 3954 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di una falsa dichiarazione di ospitalità a fondamento del rilascio del permesso di soggiorno integra la mancanza dei requisiti e legittima la revoca del titolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il mendacio opera come fatto ostativo, a prescindere dall’elemento soggettivo del dichiarante, poiché la dichiarazione non idonea allo scopo ne compromette la funzione. A nulla rilevano, in senso contrario, la disponibilità di un alloggio e di un’attività lavorativa, la durata del soggiorno, i legami familiari o la pericolosità sociale. Il provvedimento di revoca è atto vincolato, con la conseguenza che la mancata comunicazione dei motivi ostativi non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
Il Questore revocava il permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino marocchino, rilevando che lo stesso aveva prodotto, per il tramite di altro soggetto, una dichiarazione di ospitalità fittizia in occasione della presentazione dell’istanza di rilascio del titolo, il cui rinnovo era in istruttoria.
Lo straniero impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancata valutazione della pericolosità sociale, dei legami familiari e dell’inserimento sociale. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare veniva respinta e la causa giungeva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma di riferimento, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno per lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Su questa base richiama un orientamento consolidato, che considera sanzionabile con la perdita del titolo la produzione di documentazione falsa finalizzata alla permanenza nel territorio nazionale.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi), secondo cui la falsità della documentazione è sanzionabile con la perdita del titolo indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi. Il mendacio, inoltre, opera come fatto a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa, come affermato dal Consiglio di Stato sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188, perché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sulle dichiarazioni sostitutive.
Nel caso concreto è incontestato che il permesso sia stato rilasciato sulla base di una dichiarazione di ospitalità fittizia. Da ciò il Collegio trae la legittimità della revoca, qualificandola come ipotesi di assenza dei requisiti. La lettura è avvalorata dal combinato disposto con l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che impone di dichiarare l’inammissibilità della domanda quando l’amministrazione si avveda della falsità in fase istruttoria.
Quanto alla disponibilità di alloggio e all’attività lavorativa, il TAR le considera estranee al giudizio, perché non possono sanare la falsità della documentazione in virtù della quale il titolo era stato rilasciato. Parimenti inconferenti sono le doglianze sulla durata del soggiorno, sui legami familiari e sulla pericolosità sociale, richiamando Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8377 e Consiglio di Stato sez. III, 7 giugno 2023, n. 5607: è bastevole la falsità documentale a fondare la revoca.
Infine, stante la natura vincolata del provvedimento, la mancata comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo non ne determina l’illegittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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