Innovazioni sostanziali alle osservazioni impongono nuova pubblicazione della variante al PUG (Cons. Stato n. 10361 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di variante al piano urbanistico generale, le innovazioni introdotte in sede di decisione delle osservazioni vanno valutate, ai fini dell’obbligo di ripubblicazione ex art. 46, comma 1, L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, avuto riguardo non all’intero piano, ma alle caratteristiche generali e ai criteri generali della proposta di variante. Le modifiche c.d. concordate, conseguenti all’accoglimento di osservazioni di privati, non impongono la ripubblicazione quando restino variazioni di dettaglio; la impongono quando innovino in modo sostanziale i criteri che sorreggono la variante. Il parametro non è quindi la “rielaborazione complessiva” del piano, ma la portata innovativa rispetto all’ambito di intervento specificamente disciplinato. Restano escluse dall’obbligo le sole modifiche c.d. obbligatorie, in quanto necessitate dal rispetto di previsioni sovraordinate.
Il Fatto
Una società che gestisce l’offerta di case e appartamenti per locazioni brevi a uso turistico ha presentato tre SCIA per immobili nel centro storico di Bologna. Il Comune le ha dichiarate inefficaci per mancanza di procura valida e perché gli alloggi non avevano la destinazione d’uso B3 né i requisiti del c.d. alloggio minimo.
Tali requisiti derivavano dalla variante generale al PUG e dalle contestuali modifiche del Regolamento Edilizio, adottate con deliberazione consiliare. Il TAR Emilia-Romagna ha respinto ricorso e motivi aggiunti. La società ha appellato, contestando in particolare il rigetto della censura sull’obbligo di ripubblicazione della variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di genericità dell’appello: i motivi ripropongono in chiave critica l’iter argomentativo di primo grado e individuano i due profili su cui si fonda la doglianza, cioè l’incidenza sull’intero territorio e la portata innovativa rispetto alla disciplina previgente.
Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’art. 43, comma 1, L.R. n. 24/2017 estende il procedimento di approvazione del piano alle varianti; l’art. 46, comma 1 impone la ripubblicazione quando le innovazioni modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali e i criteri generali della proposta.
La Corte distingue le modifiche obbligatorie, sottratte all’onere, da quelle facoltative e concordate, che vi soggiacciono se superano i canoni guida del piano adottato. Il Collegio precisa che, trattandosi di variante, il parametro non è il PUG nel suo complesso: conta la variante e i criteri che la sorreggono. Il richiamo alla “rielaborazione complessiva” del piano, contenuto nella sentenza gravata, è quindi non pertinente.
Applicando tale criterio, le modifiche recepite da un’osservazione di privati sono qualificate come concordate, non necessitate da adeguamenti sovraordinati. Esse innovano in modo significativo l’ambito di intervento dell’incremento dell’offerta abitativa sociale: impongono il passaggio dalla sottocategoria A1 alla B3 per l’attività di case e appartamenti per vacanza su tutto il territorio comunale e richiedono i requisiti dell’alloggio minimo nella città storica per gli immobili preesistenti che cambiano destinazione.
Accolta la prima censura, restano assorbiti gli altri motivi, salvo il quinto. Sul difetto di procura, il Collegio conferma la necessità della firma telematica e del documento d’identità ex art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, ma qualifica l’omissione come irregolarità sanabile: il Comune avrebbe dovuto attivare la regolarizzazione. Gli atti sono annullati nei limiti delle censure accolte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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