Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio per DASPO sportivo (TAR Lombardia n. 2235 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., costituisce un atto dispositivo del processo con il quale la parte ricorrente manifesta la volontà di non proseguire l’azione. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del giudizio quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo. L’adesione dell’Amministrazione resistente alla rinuncia determina l’estinzione del giudizio senza una decisione sul merito della controversia. La compensazione delle spese di lite della fase di merito consegue all’accordo delle parti sulla definizione del processo, restando impregiudicata la regolazione delle spese disposta nella fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) per la durata di cinque anni, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il provvedimento questorile era stato convalidato dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza. Nelle more del giudizio, la fase cautelare era stata definita con ordinanza che aveva regolato le spese a carico del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, con memoria notificata alla controparte il 16 aprile 2026, aveva dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., chiedendo la compensazione delle spese della fase di merito. L’Amministrazione resistente aveva prestato espressa adesione alla rinuncia con dichiarazione depositata il 21 aprile 2026.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 le parti hanno insistito sulla definizione del giudizio in senso estintivo, confermando la volontà di non proseguire l’azione.
Il Collegio, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo in caso di rinuncia accettata dalle parti costituite.
Quanto alle spese di lite, in forza dell’accordo tra le parti, il Tribunale le ha compensate limitatamente alla fase di merito, lasciando impregiudicata la regolazione già disposta nell’ordinanza cautelare, che aveva posto le spese a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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