Transazione emotrasfusi: la pendenza del giudizio si verifica al momento della domanda (TAR Sicilia n. 1337 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura transattiva disciplinata dall’art. 33 della legge n. 222/2007 e dall’art. 2, commi 361 e 362, della legge n. 244/2007, il requisito della pendenza del giudizio civile di risarcimento va verificato con riferimento al momento di presentazione della domanda di adesione, non a quello della successiva stipula dell’atto transattivo. L’Amministrazione non dispone di una scelta libera, ma esercita un potere-dovere di ristoro, vincolato al mero riscontro dei presupposti originariamente previsti dalla legge. È pertanto illegittimo il diniego che introduca un limite temporale ulteriore, tanto più quando i tempi del procedimento siano imputabili alla condotta della stessa Amministrazione. Il ritardo nella definizione della domanda integra, inoltre, un’ipotesi di violazione del legittimo affidamento del richiedente.

Il Fatto

La madre della ricorrente, soggetto talassemico, era deceduta per complicazioni da virus HCV contratto a seguito di trasfusioni di sangue. Nel 1999 una Commissione Medica Ospedaliera aveva accertato il nesso causale tra la patologia e le trasfusioni. In qualità di erede, la ricorrente aveva promosso giudizio civile di risarcimento nei confronti del Ministero della Salute, con intervento volontario adesivo autonomo del 2003.

Nelle more del giudizio civile, la ricorrente aveva manifestato nel 2009 la volontà di aderire alla procedura transattiva e nel gennaio 2010 aveva depositato la formale istanza, integrando poi la documentazione su sollecito del Ministero, con attestazioni della Cancelleria sulla pendenza del procedimento. Definita la causa civile, il Ministero ha dapprima comunicato il preavviso di rigetto e poi respinto definitivamente la domanda, sul presupposto dell’assenza del requisito della pendenza del giudizio. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: le disposizioni del 2007 hanno autorizzato il Ministero a stipulare transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni infette che avessero instaurato azioni risarcitorie tuttora pendenti. Il D.M. n. 132 del 28 aprile 2009 ha definito i presupposti di accesso, richiedendo il danno ascrivibile alle categorie tabellari, il nesso causale accertato dalla Commissione o da sentenza e, per gli aventi causa di danneggiati deceduti, la irrilevanza del nesso tra danno e decesso.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3376/2021, n. 3698/2021, n. 3533/2021, n. 5191/2021, e i TAR Lecce n. 91/2021, TAR Calabria n. 1342/2021, TAR Roma n. 11645/2021), il TAR osserva che la transazione non è per l’Amministrazione una scelta libera. La ratio equitativa degli interventi legislativi impone di contenere il contenzioso e di garantire un accesso paritario a un equo indennizzo.

Ne deriva il riconoscimento di un vero potere-dovere di ristoro in capo al Ministero, da esercitare con ogni soggetto richiedente che risulti oggettivamente compreso tra i danneggiati e abbia presentato domanda entro il termine del 19 gennaio 2010. Su questa base, il Collegio qualifica come illegittima la pretesa di subordinare l’accesso alla procedura a un ulteriore limite temporale, non previsto dalla normativa speciale.

Il TAR aggiunge un profilo autonomo di illegittimità: il diniego opposto dopo il decorso dei termini procedimentali, e per di più quando il trascorrere del tempo è imputabile esclusivamente alla condotta colposa dell’Amministrazione, ha leso l’affidamento della ricorrente sul buon esito della domanda. Il provvedimento è inoltre carente sul piano motivazionale, fondandosi sul solo criterio della pendenza del giudizio.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego. In attuazione dell’obbligo conformativo, il Ministero dovrà ammettere la ricorrente alla stipula della transazione, non essendo stati dedotti ulteriori motivi ostativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.000,00 euro, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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