Diniego di accesso agli atti vizia il divieto prefettizio di detenzione armi (TAR Toscana n. 2104 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato al divieto di detenzione di armi ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., l’Amministrazione non può procedere oltre quando l’interessato abbia presentato istanza di accesso agli atti dell’istruttoria e questa sia rimasta senza riscontro. Il diniego di accesso comprime le facoltà partecipative garantite dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 e non può essere superato dal rilievo formalistico che l’istanza sia stata indirizzata all’ufficio che ha adottato il provvedimento cautelativo anziché a quello procedente, dovendosi considerare il procedimento sostanzialmente unitario. La violazione assume rilievo decisivo in ragione dell’elevata discrezionalità del provvedimento e della carenza istruttoria che ne deriva. Il divieto è pertanto illegittimo e l’Amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento, previo riscontro dell’istanza di accesso e nuova istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo dal 2012. A seguito di una relazione di servizio del Commissariato di Polizia, che riferiva la preoccupazione di un familiare circa presunti comportamenti prepotenti del ricorrente verso il padre, l’ufficio disponeva il ritiro cautelativo delle armi regolarmente denunciate.

Il ricorrente chiedeva l’accesso alla relazione di servizio e agli atti del procedimento, senza ottenere riscontro, e reiterava la richiesta in sede di autotutela e nelle osservazioni procedimentali. La Prefettura adottava quindi il divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S., fondandolo sul ritiro cautelativo e su una presunta querela presentata dal fratello e poi ritirata. Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti prodromici davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e muove dal primo motivo, relativo alla violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Il ricorrente aveva presentato istanza di accesso già dopo il ritiro delle armi, includendovi la relazione di servizio allegata al verbale di sequestro e mai comunicatagli: atto, secondo il Tribunale, tra i più rilevanti dell’istruttoria.

L’istanza non è stata mai riscontrata, ma è stata sostanzialmente reiterata nell’istanza di autotutela e nelle osservazioni depositate nel procedimento. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui andavano riscontrate solo le istanze rivolte all’ufficio procedente, è formalistica: i richiami contenuti nella memoria evidenziavano l’attualità dell’interesse conoscitivo e imponevano di riscontrare l’istanza prima di procedere oltre.

Il Tribunale qualifica il procedimento come sostanzialmente unitario, per il legame tra relazione di servizio, ritiro cautelativo e proposta agli uffici competenti. La compressione delle facoltà difensive non è ininfluente: il divieto di detenzione armi ha contenuto elevatamente discrezionale e il ricorrente avrebbe potuto dedurre circostanze essenziali, relative alle condizioni di salute del padre e alla contraddittorietà del comportamento del fratello.

La risposta all’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 120 del 2025 ha poi evidenziato che il fatto principale posto a base del provvedimento — la querela del 2024, poi ritirata — probabilmente non sussiste: gli atti depositati riguardano episodi del 2010. Manca dunque una seria ricostruzione dei fatti recenti, mediante audizione dei soggetti a conoscenza degli eventi e approfondimento delle contraddizioni emerse, anche in sede di procedimento davanti al Giudice tutelare.

Il Collegio esclude che i fatti del 2010, già noti alla Questura e non ostativi al rilascio della licenza, abbiano valore automaticamente preclusivo: vanno valutati discrezionalmente, insieme alle precedenti valutazioni positive e al quadro complessivo aggiornato. Il ricorso è accolto, con annullamento del decreto prefettizio e obbligo di rinnovare il procedimento nel pieno contraddittorio, previa ostensione degli atti. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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