Calunnia: annullamento senza rinvio per insussistenza del dolo (Cass. pen. Sez. 6 n. 16578 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, la prova della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato non può essere desunta da mere presunzioni tratte dalla qualifica professionale del denunciante o dalla circostanza di essersi avvalso dell’assistenza di professionisti nella redazione della denuncia. La motivazione della sentenza di condanna deve confrontarsi specificamente con gli argomenti posti a fondamento dell’assoluzione di primo grado, ancor più quando il thema decidendum attenga a profili eminemente valutativi. La Corte di cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio quando, anche all’esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati, non essendo necessari ulteriori accertamenti, applicando la regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, rappresentante legale di una società, aveva presentato una denuncia nei confronti di due ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso l’agenzia regionale per la protezione ambientale, accusandoli di falsità materiale in atti per avergli attribuito la commissione del reato di deposito di rifiuti non autorizzato. All’esito di un’ispezione, gli operanti avevano classificato come rifiuti dei materiali metallici che, secondo la prospettazione del denunciante, avrebbero invece dovuto essere qualificati come prodotti cd. end of waste, in quanto già sottoposti a interventi di recupero.
Il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo. La Corte d’appello, in riforma, aveva invece ritenuto la penale responsabilità dell’imputato per il reato di calunnia, condannandolo alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato un vizio di contraddittorietà della motivazione nella valutazione degli elementi integranti il delitto di calunnia sotto il profilo oggettivo.
La Corte d’appello aveva esteso il contenuto della denuncia sino a ricomprendere profili di falsità delle attestazioni degli operanti in ordine all’autorizzazione all’utilizzo dell’area e al deposito del materiale. Tale operazione interpretativa è risultata non coerente con il tenore testuale della denuncia, dalla quale non emergeva alcun riferimento al mappale e al suo utilizzo.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di legittimità ha censurato il percorso argomentativo del giudice di secondo grado che aveva desunto la prova del dolo della calunnia dalla qualifica professionale dell’imputato e dalla circostanza di essersi fatto assistere da un consulente tecnico e da un legale di fiducia nella predisposizione dell’atto. Tali circostanze, lungi dal costituire elementi indiziari della consapevolezza dell’innocenza degli incolpati, risultavano confortare la versione difensiva della buona fede, tanto più che il tema oggetto delle deduzioni ineriva a un profilo eminentemente valutativo. La Corte d’appello non aveva inoltre preso specifica posizione sui punti valorizzati dal giudice di primo grado a sostegno dell’assoluzione, con conseguente violazione dell’obbligo della cd. motivazione rafforzata.
Né l’elemento oggettivo, né quello soggettivo risultavano pertanto adeguatamente motivati. La Corte ha quindi applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 3464 del 2017, secondo cui la cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio quando il giudizio di rinvio non potrebbe colmare il vuoto probatorio storicamente accertato, concludendo per la formula assolutoria ex art. 620, lettera l), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio