Illecito professionale e self-cleaning: sindacato estrinseco sulla esclusione non automatica (TAR Campania n. 476 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della stazione appaltante in ordine alla sussistenza di un illecito professionale grave ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 e all’idoneità delle misure di self-cleaning ex art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo ha valenza estrinseca e resta circoscritto alla verifica di evidenti travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione o di assoluta irragionevolezza della scelta, espulsiva o non espulsiva, rispetto alla gravità dei fatti. La misura cautelare interdittiva personale che colpisca l’amministratore non si estende automaticamente alla società, né la tardiva comunicazione dei fatti da parte dell’operatore è di per sé sufficiente a inficiare la valutazione, quando la comunicazione sia intervenuta nel corso dell’istruttoria e non abbia impedito l’esame degli elementi.

Il Fatto

Una società partecipava a una procedura aperta bandita nel novembre 2024, suddivisa in tre lotti, con aggiudicazione al prezzo più basso. Per il lotto di interesse, risultava prima classificata un’impresa con un ribasso del 45,00%, mentre l’odierna ricorrente si collocava al secondo posto con un ribasso del 42,88%.

L’amministratore e socio unico della società aggiudicataria era destinatario di una misura cautelare interdittiva del G.i.p. del Tribunale di Benevento, con divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, comunicata alla stazione appaltante solo nell’aprile 2025. La società adottava poi misure di self-cleaning: modifica dell’assetto societario, sostituzione dell’amministratore, adozione di modelli organizzativi. La stazione appaltante, con il provvedimento del 4 agosto 2025, confermava l’aggiudicazione. La ricorrente impugnava l’atto chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento della fattispecie: la vicenda non ricade nelle cause di esclusione automatica dell’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, ma in quelle non automatiche dell’art. 95, comma 1, lett. e), che attribuiscono alla stazione appaltante il potere di escludere l’operatore quando sia accertato un illecito professionale grave, idoneo a rendere dubbia integrità e affidabilità. L’art. 98 individua in modo tassativo gli illeciti e i mezzi di prova, tra cui i provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale.

Il punto centrale è il perimetro del sindacato giurisdizionale. Richiamando la giurisprudenza consolidata e l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3664 del 10 ottobre 2025, il TAR ribadisce che il giudizio sulla gravità dell’illecito è connotato da discrezionalità tecnica e che il controllo del giudice è di tipo estrinseco, limitato ai travisamenti evidenti, ai vizi macroscopici di motivazione e all’assoluta irragionevolezza.

Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva acquisito tutti gli elementi essenziali, dando conto dei procedimenti penali pendenti e della misura interdittiva personale, correttamente ritenuta non estesa alla società. Aveva poi valutato le misure di self-cleaning come sufficienti. Quanto al ritardo nella comunicazione, il Collegio osserva che esso non ha impedito una corretta valutazione, essendo intervenuto nel corso dell’istruttoria.

Il TAR esamina le singole doglianze della ricorrente: la permanenza di funzioni tecniche in capo al precedente amministratore non prova il mantenimento del controllo; la sottoscrizione dell’aumento di capitale attribuisce il diritto di voto ai nuovi soci, a prescindere dal versamento; la riassunzione della carica amministrativa il 4 luglio 2025 è irrilevante, essendo stata la misura revocata con ordinanza del 20 giugno 2025. Quanto alla partecipazione alla gara, la domanda era stata inoltrata prima della notifica dell’ordinanza.

Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni. Il Collegio rileva, in definitiva, che la scelta amministrativa di non escludere l’operatore, pur opinabile, è sostenuta da istruttoria sufficiente e congrua motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *