Reinquadramento in F2 elusivo della sentenza di ottemperanza (TAR Lazio n. 6847 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., deve dichiarare inefficaci gli atti adottati dall’amministrazione che, in sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato, disconoscano il livello giuridico ed economico già riconosciuto in favore del ricorrente, risolvendosi in un surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia. La nomina del Commissario ad acta rende ultronea e superflua l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto l’intervento sostitutivo è di per sé idoneo ad assicurare la tempestiva e integrale esecuzione del giudicato e a soddisfare l’interesse satisfattivo del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’AGCOM con pregressi contratti a tempo determinato, era stato assunto a tempo indeterminato a seguito di utilizzo di graduatoria concorsuale, con inquadramento al livello iniziale della qualifica di funzionario. Con la sentenza n. 17096/2025, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, accertando il diritto al mantenimento del livello giuridico ed economico (F18) maturato nel corso dei precedenti rapporti a termine, in ossequio alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, annullando l’inquadramento in ruolo e condannando l’Autorità al reinquadramento e al pagamento delle differenze retributive.
In sede di esecuzione della pronuncia, l’AGCOM, con due note protocollate, aveva tuttavia reinquadrato il ricorrente al livello F2 (con successive progressioni a F3 e F4), disconoscendo il livello F18 già consolidato. Avverso tali atti, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendone l’elusione del decisum e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che il modus operandi dell’Autorità costituisce elusione della sentenza esecutiva, avendo ignorato il livello di anzianità che la stessa Amministrazione aveva già riconosciuto al ricorrente alla data del 29 giugno 2023, ovvero il livello F18. Le argomentazioni difensive dell’AGCOM, secondo cui il riconoscimento della sola anzianità effettiva parametrata al livello F2 sarebbe conforme al decisum, sono state respinte in quanto si risolvono nel surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia e la legittimità del pregresso inquadramento.
Il Collegio ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, ordinando all’Autorità di provvedere all’esatto adempimento mediante l’inquadramento del ricorrente al livello retributivo F18, con i successivi adeguamenti secondo le progressioni contrattuali ordinarie e l’accordo n. 120/25/CONS, nonché alla corresponsione degli arretrati con interessi legali.
Conseguentemente, i provvedimenti gravati, in quanto emessi in violazione ed elusione di una sentenza esecutiva, sono stati dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., ordinando all’Amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento di inquadramento che ripristini il livello giuridico ed economico effettivamente raggiunto al momento dell’immissione in ruolo.
Il TAR ha ritenuto necessaria la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia o cattiva esecuzione, individuandolo nell’Ispettore Generale Capo dell’IGOP del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di sub-delega. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata respinta in quanto ultronea e superflua, essendo l’intervento sostitutivo del Commissario pienamente idoneo ad assicurare l’esecuzione della sentenza. L’AGCOM è stata infine condannata alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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