Terzo infortunio nella prova operativa esclude la forza maggiore (TAR Lazio n. 6844 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la forza maggiore che giustifica la ripetizione della prova di capacità operativa deve essere connotata da imprevedibilità ed assoluta eccezionalità. La sussistenza della causa di forza maggiore è esclusa qualora il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere la prova a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico: la convergenza di due esiti negativi dimostra in modo incontrovertibile la sua inidoneità fisica all’impiego. Non è ammissibile che il candidato venga riammesso continuamente a ripetere la prova adducendo ogni volta un infortunio, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, partecipava alla procedura speciale di reclutamento per la stabilizzazione indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 2018. Nel corso delle prove di capacità operativa, il candidato veniva escluso per tre volte a seguito di altrettanti infortuni occorsi durante lo svolgimento delle diverse prove. Dopo il terzo episodio, verificatosi il 24 settembre 2024 durante la prova di acquaticità, il Ministero dell’Interno ne disponeva l’esclusione, ritenendo il candidato non idoneo all’impiego.

Il ricorrente impugnava l’esclusione dinanzi al TAR Lazio, sostenendo che gli infortuni occorsi integrassero altrettante ipotesi di forza maggiore, tali da impedire il corretto espletamento della prova e da imporre all’amministrazione di consentire l’ennesima ripetizione. Contestava, inoltre, la scelta della sede presso cui era stata svolta la prova di acquaticità, lamentando una profondità della vasca diversa da quella utilizzata per gli altri candidati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, condividendo le argomentazioni già esposte in sede cautelare e confermate dal giudice d’appello. La pronuncia richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’infortunio può giustificare la ripetizione della prova solo quando ricorrano gli estremi della forza maggiore, nozione che identifica avvenimenti intrinsecamente connotati da imprevedibilità ed assoluta eccezionalità. La giurisprudenza citata dalla Corte richiede, inoltre, che la causa di forza maggiore sia esclusa qualora il candidato, già ammesso a ripetere la prova dopo un precedente infortunio, non superi il modulo per un nuovo impedimento fisico.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato già escluso in due precedenti occasioni per infortuni occorsi durante lo svolgimento delle prove, ed era stato riammesso a seguito di ordinanze cautelari. Il terzo infortunio, addotto per giustificare l’ennesimo mancato superamento della prova, è stato ritenuto dal Tribunale sintomatico della carenza delle abilità fisiche che il ruolo richiede, piuttosto che espressione di un evento eccezionale ed imprevedibile. La convergenza di tre esiti negativi, tutti riconducibili a impedimenti fisici, dimostra in modo inequivocabile l’inidoneità del candidato all’impiego.

Il Collegio ha altresì rilevato che la costante valorizzazione degli impedimenti sperimentati dal candidato comprimerebbe il principio di parità di trattamento tra i partecipanti alla selezione, determinando un’alterazione dei criteri di scansione temporale delle prove stabilite dal bando. La riapertura continua del procedimento a favore del singolo candidato produrrebbe effetti pregiudizievoli sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, immobilizzando gli uffici preposti alle procedure di reclutamento e dilatando la durata complessiva del concorso a discapito dell’interesse pubblico e degli altri candidati in attesa di convocazione.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il TAR ha escluso ogni rilievo alle critiche relative alla profondità della piscina presso cui si era svolta la prova di acquaticità, rilevando che né il bando né la documentazione allegata contengono alcun riferimento alla profondità dell’impianto. La scelta della sede, pertanto, non poteva alimentare alcun legittimo affidamento del candidato. Il provvedimento di esclusione è stato conseguentemente ritenuto pienamente legittimo, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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