Emergenza Covid e potestà regionale di sospendere i ricoveri nelle strutture private (TAR Lombardia n. 3600 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 5-sexies d.l. 18/2020 attribuisce alle Regioni il potere di rimodulare o sospendere le attività di ricovero differibili e non urgenti, ivi incluse quelle in regime di libera professione intramuraria. Tale potere si estende alle strutture sanitarie private senza circoscrizione ai soli posti letto accreditati e contrattualizzati, poiché la finalità di impiegare prioritariamente il personale nella gestione dell’emergenza riguarda la struttura in quanto tale e non solo l’attività a carico del servizio sanitario. Le misure così adottate non integrano requisizioni ex art. 6 d.l. 18/2020, configurando un’ablazione personale dell’attività e non un’ablazione reale dei beni. L’interesse al ricorso deve permanere al momento della decisione; venuto meno lo stato emergenziale e cessata l’efficacia dei provvedimenti impugnati, la domanda caducatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura ospedaliera a Rozzano e una casa di cura a Milano. Nel corso dell’autunno 2020 la Direzione generale welfare della Regione Lombardia, per fronteggiare l’aggravarsi della pandemia da SARS-CoV-2, adottò tre note con cui dispose la sospensione dei ricoveri programmati nelle strutture private “non HUB” e la riduzione nelle strutture “HUB”, anche per i posti letto non a contratto e in regime di solvenza.

La società impugnò dinanzi al TAR Lombardia le note e, in parte qua, la DGR n. XI/3264/2020, deducendo difetto di presupposti, incompetenza, violazione dell’art. 6 d.l. 18/2020 in materia di requisizioni, sproporzione della compressione della libertà di iniziativa economica e mancata corresponsione di indennizzo. La Regione eccepì l’inammissibilità per tardiva impugnazione della delibera e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un ulteriore profilo di improcedibilità. Le note impugnate avevano effetti provvisori, correlati allo stato d’emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e terminato il 31 marzo 2022. Esaurita l’emergenza, le strutture hanno ripristinato la gestione ordinaria e la domanda caducatoria non può più arrecare alcun vantaggio concreto.

L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere alla proposizione e alla decisione. Venuta meno l’attitudine lesiva dei provvedimenti, la domanda di annullamento è improcedibile; il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia n. 952 del 2019 e TAR Lombardia n. 1388 del 2019.

Quanto all’interesse economico, i ristori per i costi sostenuti sono stati oggetto di distinta provvedimentalità regionale, con decreti che hanno riconosciuto alla ricorrente ingenti somme e sono divenuti inoppugnabili. Le questioni sul danno patrimoniale esulano dal thema decidendum, racchiuso entro i profili effettuali della potestà inibitoria esercitata.

Nel merito, le censure sono comunque infondate. La sospensione fonda sull’art. 5-sexies d.l. 18/2020, che destina il personale sanitario pubblico e privato alla gestione dell’emergenza. Il riferimento alla libera professione intramuraria ha valore estensivo e non restrittivo: se è inibita nei nosocomi pubblici, non si vede perché possa proseguire nelle strutture private. Le misure costituiscono ablazione personale, non requisizione ex art. 6 d.l. 18/2020. Esse non richiedono l’intermediazione del potere pianificatorio della DGR n. XI/3264/2020, che trova base nell’art. 2 d.l. 34/2020: due poteri distinti, l’uno contingente e l’altro programmatorio. In emergenza opera il principio rebus sic stantibus, che consente di superare precedenti determinazioni programmatorie.

Infine, non è sproporzionata la compressione dell’art. 41 Cost., poiché le limitazioni trovano puntuale supporto legislativo e intervengono in una Regione duramente colpita dal collasso sanitario primaverile. Il ricorso è dichiarato improcedibile quanto alla domanda caducatoria e respinto quanto alla domanda di accertamento, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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