Affidamento diretto: il bilanciamento degli interessi prevale sul periculum cautelare (TAR Puglia n. 357 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare promosso avverso un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, l’istanza di sospensione deve essere valutata alla luce del bilanciamento degli opposti interessi. Ove la procedura sia stata svolta mediante acquisizione di preventivi, senza formazione di una graduatoria, la sospensione dell’aggiudicazione non comporta automaticamente l’affidamento del servizio al ricorrente. Il pregiudizio di natura meramente economica è suscettibile di ristoro per equivalente e, pertanto, recessivo rispetto all’interesse dell’amministrazione alla continuità del servizio già avviato.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei rifiuti ha impugnato gli atti con cui il Comune aveva disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, del servizio di conferimento e avvio a recupero di rifiuti ingombranti in favore della controinteressata, per il periodo dal 01.04.2026 al 31.12.2026. La ricorrente, premesso che il servizio era già in corso di svolgimento da parte dell’aggiudicataria, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione di aggiudicazione e della successiva conferma, nonché la condanna al risarcimento del danno in forma specifica. La controinteressata si è costituita eccependo la tardività del ricorso, il difetto di interesse e l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’istanza non apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora. L’affidamento diretto senza gara, concluso tramite acquisizione di preventivi, non aveva determinato la formazione di una graduatoria: la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione non avrebbe quindi prodotto quale automatico effetto lo scorrimento dei concorrenti e il conseguente affidamento del servizio alla ricorrente.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha qualificato il pregiudizio dedotto come di natura meramente economica e, pertanto, suscettibile di eventuale ristoro anche in via risarcitoria. A fronte di tale pregiudizio, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’amministrazione alla continuità del servizio, il cui svolgimento era già in corso alla data della decisione.

Il primo provvedimento di aggiudicazione non era stato comunicato e la ricorrente aveva impugnato anche l’atto di conferma adottato in autotutela. Ciò nonostante, il Tribunale ha rilevato che sia i motivi di ricorso sia le eccezioni preliminari formulate dalla controinteressata — tardività e difetto di interesse — richiedono un adeguato approfondimento in sede di merito, non potendo trovare soluzione nella presente fase.

All’esito, l’istanza cautelare è stata rigettata. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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