Emersione: diniego integrato dal parere della Questura e pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 469 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, il diniego dello Sportello unico per l’immigrazione è sorretto da motivazione adeguata quando il provvedimento, pur sintetico, richiama il parere sfavorevole della Questura e quest’ultimo esplicita le condizioni ostative previste dal comma 10. La motivazione dell’atto amministrativo può essere integrata dagli atti istruttori richiamati, dei quali l’interessato ha piena conoscibilità e che delimitano l’ambito delle ragioni di reiezione. La valutazione di pericolosità sociale dello straniero, fondata su condanne e sulla prolungata irreperibilità, costituisce apprezzamento di merito dell’Amministrazione non sostituibile dal giudice amministrativo. Il rigetto nel merito travolge anche il reclamo avverso il diniego del patrocinio a spese dello Stato, in coerenza con la manifesta infondatezza dell’impugnazione.

Il Fatto

Un datore di lavoro presenta istanza di emersione ex art. 103 del d.lgs. 34/2020 in favore di un cittadino straniero. Lo Sportello unico di Brescia respinge la domanda sulla base del parere sfavorevole della Questura locale, che aveva ravvisato una delle condizioni ostative del comma 10.

Il ricorrente impugna il decreto davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo la violazione dell’art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, oltre al difetto di motivazione. Chiede in via istruttoria la produzione della documentazione posta a fondamento del diniego. Pendente il giudizio rinuncia alla domanda cautelare e non propone motivi aggiunti dopo il deposito della Questura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina innanzitutto l’unica censura residua, cioè il difetto di motivazione. Ritiene che la relazione depositata dalla Questura, con la documentazione allegata e il parere sfavorevole del 20 giugno 2022, abbia chiarito le ragioni del diniego. La motivazione dell’atto impugnato si integra con il parere richiamato, che già delimita l’ambito delle possibili ragioni di reiezione.

Il percorso argomentativo si sofferma sui precedenti penali e sulle pendenze segnalati nel parere. Emergono una sentenza di patteggiamento irrevocabile, diverse ordinanze del GUP con sospensione dei processi per irreperibilità dell’imputato e più procedimenti pendenti. Da tali elementi i giudici traggono il giudizio di non inserimento nel tessuto sociale e di attitudine a non rispettare la legge.

Il TAR ricava quindi il proprio convincimento sulla sussistenza della condizione ostativa. Lo straniero è considerato una minaccia per l’ordine pubblico e comunque immeritevole del beneficio della regolarizzazione, essendosi reso a lungo irreperibile e sottratto ai giudizi penali. Non risultano relazioni personali stabili né attività lavorative lecite di rilievo. Con i precedenti accertati, conclude il Collegio, non potrebbe comunque ottenere un permesso di soggiorno per lavoro.

La manifesta infondatezza del ricorso conduce al rigetto anche del reclamo avverso il provvedimento con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato aveva negato l’ammissione al beneficio. L’assenza di attività difensiva nella fase di merito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *