Rinuncia al ricorso e condanna alle spese per infondatezza del gravame (TAR Lombardia n. 1305 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti costituite nel termine di dieci giorni antecedenti l’udienza e sorretta da procura speciale al difensore, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., sempre che le controparti non si oppongano. In mancanza di accordo tra le parti, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a. quando l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare ne giustifichino la soccombenza. Il giudice amministrativo può sindacare l’opportunità della rinuncia e negare l’estinzione solo in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla definizione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico del settore della logistica sanitaria, impugnava gli atti di una procedura negoziata senza bando indetta da un’azienda sanitaria territoriale in via di estrema urgenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di logistica sanitaria per sei mesi, nelle more di una gara aperta pluriennale. Il ricorso investiva la decisione a contrarre, l’indizione della procedura, la nomina della commissione, l’aggiudicazione e i verbali di gara.
Nella fase cautelare il TAR respingeva l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris, rilevando che l’amministrazione aveva fronteggiato con urgenza le conseguenze della risoluzione del precedente contratto di appalto. Prima dell’udienza di merito la ricorrente rinunciava al ricorso, notificando l’atto alle parti costituite e chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 84 c.p.a. L’atto di rinuncia risulta notificato alle parti costituite nel termine di dieci giorni antecedenti l’udienza, è assistito da procura speciale conferita al difensore e non ha incontrato opposizione da parte dei resistenti.
L’amministrazione e le società controinteressate, pur dichiarando di non opporsi alla rinuncia, insistono per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La pretesa trova accoglimento. Il giudice richiama l’art. 84, comma 2, c.p.a., che in mancanza di accordo tra le parti rimette al Collegio la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Il Tribunale valorizza l’andamento complessivo del giudizio e, in particolare, la riconosciuta infondatezza del gravame già in sede cautelare, dove l’istanza era stata respinta per difetto di fumus boni iuris. La rinuncia sopravvenuta non elide, dunque, la sostanziale soccombenza della ricorrente.
La liquidazione tiene conto della più ridotta attività processuale compiuta, in assenza di definizione nel merito della controversia. Le spese sono quantificate in euro 1.000,00, oltre IVA e accessori di legge, per ciascuna delle parti costituitesi.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’azienda sanitaria e delle due società controinteressate.
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Nota della Redazione
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